L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 dicembre 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita  dell'energia  elettrica  - Periodo di regolazione 2004-2007,
approvato   con   deliberazione   30 gennaio   2004,  n.  5/04,  come
successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 luglio  2006, n. 145/06 (di
seguito: deliberazione n. 145/06);
    la   comunicazione  dell'Autorita'  «Disposizioni  alla  CCSE  in
materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della
perequazione   generale   2004»,   pubblicata   sul   sito   internet
dell'Autorita' in data 1° marzo 2006 (di seguito: comunicato 1° marzo
2006);
    la  comunicazione del Gestore Servizi Elettrici (di seguito: GSE)
del    20 novembre   2006,   prot.   n.   GSE/P2006013781,   ricevuta
dall'Autorita' in data 21 novembre 2006, prot. Autorita' n. 29010 (di
seguito: comunicazione 20 novembre 2006);
    la   comunicazione  di  Terna  del  22 novembre  2006,  prot.  n.
TE/P2006013491,  ricevuta  dall'Autorita'  in  data 24 novembre 2006,
prot.  Autorita'  n.  29263  (di  seguito:  comunicazione 22 novembre
2006);
    la  comunicazione  della  Cassa  del  29 novembre  2006, prot. n.
002441,  ricevuta  dall'Autorita'  in  data  30 novembre  2006, prot.
Autorita' n. 029777 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2006);
  Considerato che:
    ai  sensi  del  comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede
alla  quantificazione  e  alla  liquidazione,  per  ciascuna  impresa
distributrice  e per ciascun meccanismo di perequazione, dei saldi di
perequazione  derivanti  dall'applicazione  dei  meccanismi di cui al
comma 42.1 del medesimo Testo integrato;
    con  comunicato  1° marzo  2006  l'Autorita' ha dato disposizioni
alla  Cassa  affinche',  con  riferimento  alla perequazione generale
dell'anno 2004:
      richiedesse  le  somme  dovute  dalle imprese, ad esclusione di
quelle relative alla perequazione energia;
      provvedesse  ad  effettuare  i versamenti di quanto dovuto alle
imprese anche in relazione alla perequazione energia;
      comunicasse  alle  imprese distributrici che il risultato della
perequazione    energia    doveva   intendersi   determinato   «salvo
conguaglio»,  fino  a  definizione delle partite di cui al comma 29.2
del  Testo integrato e che i conguagli sarebbero stati effettuati non
appena  resi  disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al
comma 29.2 del Testo integrato (di seguito: conguaglio AU);
    con   comunicazione   20 novembre  2006,  il  GSE  ha  comunicato
rettifiche  a  partite  relative  al  load  profiling  di  competenza
dell'anno   2004,   che  hanno  comportato  ulteriori  ritardi  nella
determinazione definitiva del conguaglio AU, necessario ai fini della
quantificazione   dell'ammontare   di  perequazione  energia  per  il
medesimo anno 2004;
    ai sensi del combinato disposto dei commi 42.6, 42.8, 42.9, 42.10
del  Testo  integrato  e  dell'art.  2 della deliberazione n. 145/06,
relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005:
      entro  il  14 settembre 2006, ciascuna impresa distributrice ha
fatto  pervenire  alla  Cassa  le  informazioni necessarie al calcolo
dell'ammontare di perequazione;
      entro  il  14 novembre  2006,  la  Cassa  doveva  provvedere  a
comunicare   all'Autorita'   e   a   ciascuna  impresa  distributrice
l'ammontare   di  perequazione  relativo  ai  singoli  meccanismi  di
perequazione;
      entro  il  15 dicembre  2006,  ciascuna  impresa  distributrice
provvede a versare le somme quantificate dalla Cassa;
      entro  il  14 gennaio 2007, la Cassa provvede alla liquidazione
dei saldi di perequazione;
    con   comunicazione  29 novembre  2006,  la  Cassa  ha  segnalato
all'Autorita'  la  presenza di note esplicative relativamente ai dati
necessari  al  calcolo  degli ammontari di perequazione comunicati da
alcune  imprese distributrici, demandando agli uffici dell'Autorita',
come  previsto  dal  comma 42.14  del Testo integrato, la valutazione
degli  effetti  di  tali  note  sulla determinazione dei risultati di
perequazione;
    gli  uffici  dell'Autorita'  hanno  provveduto  ad  analizzare il
contenuto  delle  suddette note, rinvenendo, in taluni casi, elementi
che  determinano  fattori  di  incertezza  nella  quantificazione dei
risultati di perequazione di cui al precedente alinea;
    con  comunicazione  22 novembre  2006,  Terna  ha  segnalato, con
riferimento  all'anno  2005, l'effettuazione di tardive rettifiche da
parte di alcune imprese distributrici relativamente ai dati necessari
all'Acquirente unico ai fini della valorizzazione del conguaglio AU;
    la  mancata  valorizzazione  del  conguaglio AU non consente, con
riferimento  all'anno  2005,  la  quantificazione  in  via definitiva
dell'ammontare  di  perequazione di cui al comma 42.1, lettera a) del
Testo integrato (di seguito: perequazione energia);
    con deliberazione n. 145/06 l'Autorita' ha prorogato di 45 giorni
i  termini  di  cui  ai  commi 42.6,  42.8,  42.9  e  42.10 del Testo
integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2005;
    la coesistenza nel corso dell'anno 2004 di due differenti sistemi
di  fasce  orarie  ha  dato  luogo  a  uno  scostamento  tra i ricavi
garantiti  dalla  tariffa  di  trasmissione ed i costi effettivamente
sostenuti  dalle  imprese  distributrici,  scostamento  che  e' stato
possibile  recuperare tramite il meccanismo di perequazione dei costi
del servizio di trasmissione;
    le  condizioni  che  hanno  comportato  lo  scostamento di cui al
precedente punto non si sono ripetute negli anni 2005 e 2006;
    con  la soppressione del meccanismo di perequazione dei costi per
il  servizio  di trasmissione, disposta con deliberazione n. 203/06 a
partire  dall'anno  2007,  viene  meno il meccanismo di copertura dei
minori  ricavi  conseguiti dalle imprese distributrici in conseguenza
della   mancata   applicazione   della   componente  tariffaria  TRAS
all'energia  elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e di
distribuzione;
  Ritenuto che sia opportuno:
    differire  i  termini  previsti  dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del
Testo  integrato con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui
al  comma 42.1,  lettere  da b) a f) del medesimo Testo integrato, al
fine   di   valutare   le  note  esplicative  inviate  dalle  imprese
distributrici insieme ai dati necessari al calcolo degli ammontari di
perequazione;
    sospendere  i  termini  previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del
Testo  integrato  in  materia di perequazione energia per l'anno 2005
fino alla definitiva valorizzazione del conguaglio AU 2004 e 2005;
    ripartire   tra   le   imprese   distributrici  eventuali  avanzi
(disavanzi)    risultanti   dall'applicazione   del   meccanismo   di
perequazione  dei  costi  per  il servizio di trasmissione, a partire
dalla perequazione generale relativa all'anno 2005;
    introdurre   un   sistema   di   ribasamento  del  meccanismo  di
perequazione dei costi per il servizio di trasmissione;
    garantire,  anche  nell'anno 2007, la copertura dei minori ricavi
conseguiti  dalle  imprese distributrici in conseguenza della mancata
applicazione  della  componente tariffaria TRAS all'energia elettrica
destinata agli usi propri di trasmissione e di distribuzione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
      Rinvio dei termini di cui all'art. 42 del Testo integrato
      relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005
  1.  I  termini  di  cui  ai  commi 42.8,  42.9  e  42.10  del Testo
integrato,  con  riferimento  ai meccanismi di perequazione di cui al
comma 42.1,  lettere  da b)  a f)  del  medesimo Testo integrato, per
l'anno  2005,  sono  fissati  rispettivamente  al 31 gennaio 2007, al
28 febbraio 2007 e al 31 marzo 2007.
  2.  I  termini  di  cui  ai  commi 42.8,  42.9  e  42.10  del Testo
integrato,  con  riferimento  al meccanismo di perequazione di cui al
comma 42.1,   lettera a),  per  l'anno  2005,  sono  sospesi  fino  a
successivo provvedimento dell'Autorita'.