IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Cella  Dario  nato  il 2 aprile 1955 a
Milano,  cittadino italiano diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12
del  sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo
lettone  di  psihologijas  magistra  gradu kliniskaja psihologija, ai
fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologo;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  psihologijas  magistra  gradu  kliniskaja psihologija, conseguito
presso  la  «Latvijas  Universitate  -  Pedagogijas  un  psihologijas
fakultate» di Riga in data 23 aprile 1992;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita'
lettone  nel  caso  del sig. Cella Dario, si configura una formazione
regolamentata  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera b), della
direttiva 2001/19/CE;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute del 23 maggio 2006, 15 giugno2006, 26 ottobre 2006;
  Preso  atto  del  conforme  parere  in  atti del rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale   richiesta   per   l'esercizio  della  professione  di
psicologo  in  Italia  e  quella di cui e' in possesso l'istante, che
risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative  nelle
seguenti   materie   solo   orali:   1)   psicologia   dinamica;   2)
psicopatologia;  3)  teoria  e  tecnica  dei  tests; 4) psicologia di
comunita';   5)   deontologia   professionale  oppure  a  scelta  del
richiedente  36  mesi  di tirocinio da svolgersi presso una struttura
pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Cella  Dario  nato  il  2 aprile 1955 a Milano, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez.
A in Italia.