IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento come da decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Cipolla Francesca nata a Munchen (Germania) il 4 ottobre 1978 cittadina italo-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «DiplomSozialpadagogin (FH) Social Work» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato in data 11 maggio 2006; Considerato che l'istante e' in possesso dell'«Urkunde» di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» rilasciato dal «Ministero statale bavarese per le scienze e la ricerca e arti» in data 11 maggio 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata; Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. A-, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Cipolla Francesca, nata a Munchen (Germania) il 4 ottobre 1978 cittadina italo-tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.