IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi "ordinamenti"»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta
il  regolamento  come da decreto legislativo sopra citato, in materia
di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente
sociale;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Cipolla  Francesca  nata a Munchen
(Germania)  il  4  ottobre  1978  cittadina italo-tedesca, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich
anerkannte   Sozialpadagogin»,   conseguito   in   Germania  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e l'esercizio della professione di assistente
sociale in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «DiplomSozialpadagogin  (FH)  Social  Work»  conseguito presso la
«Fachhochschule Munchen» come attestato in data 11 maggio 2006;
  Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'«Urkunde»  di
«Staatlich  anerkannte  Sozialpadagogin»  rilasciato  dal  «Ministero
statale  bavarese  per  le  scienze  e  la ricerca e arti» in data 11
maggio 2006;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 ottobre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria,
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
«assistente  sociale»  - sez. A-, per cui appare necessario applicare
le misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Cipolla  Francesca,  nata  a  Munchen (Germania) il 4
ottobre  1978  cittadina  italo-tedesca,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «assistenti  sociali» - sez. A - e l'esercizio della
professione in Italia.