IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20
luglio  1980,  cittadina  italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
tedesco  di  «Ingenieur»  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di ingegnere;
  Considerato  che l'istante ha conseguito il Bachelor of Science» in
data  30  ottobre  2002  e  il  «DiplomIngenieurin  Univ»,  presso la
«TechnischeUniversitat Munchen» in data 24 novembre 2003;
  Visto  il  conforme  parere  della  Conferenza  dei  servizi del 28
settembre 2006;
  Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sez. A, settore industriale quella di cui
e' in possesso l'istante per cui e' necessario applicare delle misure
compensative,   mentre   per  il  settore  dell'informazione  non  e'
risultato necessario applicare misure compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Peer  Angelika,  nata  a  Brunico  il 20 luglio 1980,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sez. A - settore industriale e settore dell'informazione e
l'esercizio della professione in Italia.