IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il Bachelor of Science» in data 30 ottobre 2002 e il «DiplomIngenieurin Univ», presso la «TechnischeUniversitat Munchen» in data 24 novembre 2003; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 settembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale quella di cui e' in possesso l'istante per cui e' necessario applicare delle misure compensative, mentre per il settore dell'informazione non e' risultato necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.