IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
concernente la costituzione e l'attivita' di Infrastrutture S.p.a.;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti del
23 dicembre  2003  con  il  quale  sono  state precisate le modalita'
dell'intervento   e   gli   impegni   dello  Stato  in  relazione  al
finanziamento  dei lavori di completamento per la realizzazione della
infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' «Linea Torino - Milano -
Napoli»;
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  per  la  trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni;
    Visto  l'art.  1,  comma 79 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
con  la  quale  e'  stata disposta l'incorporazione di Infrastrutture
S.p.a. nella Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
    Visto  il  comma 966 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296  («legge  finanziaria  2007»)  secondo  il  quale  «gli oneri per
capitale  ed  interessi  dei  titoli  emessi e dei mutui contratti da
Infrastrutture  S.p.a.  fino  alla  data  del 31 dicembre 2005 per il
finanziamento   degli   investimenti   per   la  realizzazione  della
infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea Torino - Milano -
Napoli",  nonche'  gli  oneri delle relative operazioni di copertura,
sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato»;
    Visto  il  medesimo comma 966 dell'art. 1 della richiamata «legge
finanziaria  2007»,  il  quale,  nell'abrogare  l'art. 75 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, commi 1, ultimo periodo, 2 ultimo periodo e
4,   fa  salvi  i  diritti  dei  creditori  del  patrimonio  separato
costituito da Infrastrutture S.p.a.»;
    Visto  il  comma 967, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007»,
secondo  il  quale  «la  Cassa  depositi e prestiti S.p.a., in quanto
succeduta  ad  Infrastrutture  S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 79,
della   legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  promuove  le  iniziative
necessarie  per la liquidazione del patrimonio separato costituito da
Infrastrutture  S.p.a. A seguito della predetta liquidazione cessa la
destinazione  dei  crediti e dei proventi di cui al comma 4 dell'art.
75  della  legge  n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  e  di  societa'  del  Gruppo relativi al citato
patrimonio  separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso
sia nei confronti dello Stato»;
    Visto  il  comma 969, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007»,
il  quale  stabilisce  tra  l'altro, che «i criteri e le modalita' di
assunzione  da  parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di
liquidazione  del  patrimonio  separato  di  cui  al  comma 967, sono
determinati  con  uno  o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze»;
    Visto  il comma 1364, art. 1, della «legge finanziaria 2007», che
stabilisce  che  i  commi  966,  967,  968 e 969 del medesimo art. 1,
entrano in vigore alla data di pubblicazione della «legge finanziaria
2007»;
    Preso  atto  della  ricognizione  del  debito effettuata da Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a. («CDP S.p.a.») e trasmessa con nota del
23 dicembre  2006 a questo Ministero, relativamente al debito assunto
da  Infrastrutture  S.p.a.  entro la data del 31 dicembre 2005 per il
finanziamento   degli   investimenti   per   la  realizzazione  della
infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' «Linea Torino - Milano -
Napoli»,  nonche' degli oneri delle relative operazioni di copertura,
cosi' come riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
    Preso  atto  del  contratto di finanziamento sottoscritto in data
23 dicembre  2003 tra Infrastrutture S.p.a., in qualita' di mutuante,
e  Rete  Ferroviaria  Italiana S.p.a. e Treno Alta Velocita' - T.A.V.
S.p.a.,  in  qualita'  di  mutuatari,  i  cui termini essenziali sono
riportati  nel  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti in pari data;
    Rilevata la necessita', ai sensi del comma 969, dell'art. 1 della
«legge  finanziaria 2007», di determinare i criteri e le modalita' di
assunzione  da  parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di
liquidazione  del patrimonio separato di cui al comma 967, del citato
art. 1 della «legge finanziaria 2007»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.   «CDP  S.p.a.»  nell'ambito  della  liquidazione  di  cui  al
successivo  art.  2,  promuove  le iniziative necessarie per ottenere
l'adesione,   da   parte   dei  creditori  del  patrimonio  separato,
all'accollo  da  parte  dello  Stato delle obbligazioni derivanti dai
titoli  descritti  negli  allegati  1,  1A e 1B, parte integrante del
presente  decreto,  dai  mutui  descritti  negli  allegati  2  e  2A,
anch'essi  parte integrante del presente decreto, con liberazione del
patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.
    La  «CDP  S.p.a.»  promuove  altresi'  analoghe iniziative per la
cessione  a  favore  dello  Stato dei contratti di copertura indicati
nell'allegato 3, anch'esso parte integrante del presente decreto, con
liberazione  del  patrimonio  separato  costituito  da Infrastrutture
S.p.a.
    2.  Gli  oneri derivanti dai rapporti di cui agli allegati citati
nel  precedente comma sono assunti direttamente a carico del bilancio
dello  Stato  con  efficacia  dalla data del presente decreto, e sono
imputati  sui  rispettivi  capitoli  dello  stato di previsione della
spesa  del  bilancio dello Stato, per gli interessi e per il rimborso
prestiti.  Gli  eventuali  pagamenti  ricevuti  dalle controparti per
effetto  delle  operazioni di copertura indicate nell'allegato 3 sono
versati agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato.