IL MINISTRO DEI TRASPORTI

    Visti gli articoli 8 e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178;
    Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto
con  il  Ministro  della  difesa  8 giugno 1989, recante costituzione
della  Guardia  costiera,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 1989;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile del 17
agosto 1978;
    Preso   atto  della  determinazione  del  Ministro  della  marina
mercantile  in  data  17  marzo  1987  inerente l'approvazione di una
simbologia per unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto;
    Visto  il  parere  del  Ministero  della  difesa reso con nota n.
8/51820 in data 12 dicembre 2006;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
    Visto il il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  e  in
particolare  l'art.  1,  comma  5,  che  istituisce  il Ministero dei
trasporti,  trasferendo  ad esso le funzioni attribuite dall'art. 42,
comma  1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale;
    Considerato necessario formalizzare con un provvedimento di rango
adeguato   il   logo  della  componente  operativa  del  Corpo  delle
Capitanerie  di porto-Guardia costiera, al fine di rendere visibile e
riconoscibile   l'appartenenza  dei  relativi  mezzi  all'istituzione
statale  cui  sono attribuite, tra l'altro, rilevanti funzioni per la
gestione  di  emergenze, per la ricerca e il salvataggio in mare, per
l'esercizio di polizia marittima;
    Considerato  che  l'utilizzo  di  emblemi  che  riproducono quasi
integralmente  le  caratteristiche del logo della Guardia costiera e'
causa  di  inammissibili  malintesi  che non lasciano emergere con la
necessaria  chiarezza  e prontezza l'istituzione pubblica deputata ad
espletare  primarie  funzioni  rivolte  alla  salvaguardia della vita
umana  in  mare  e  a garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle
attivita' marittime;
    Ritenuto  necessario tutelare l'utilizzo esclusivo del logo della
Guardia  costiera  si'  che  lo  stesso  consenta  di  stabilire  una
corrispondenza  tra  il predetto simbolo e l'istituzione e quindi con
le funzioni dalla stessa esercitate;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Logo della Guardia costiera

    Il   logo  della  Guardia  costiera  e'  composto  da  una  banda
trasversale,  inclinata di 60° sulla perpendicolare, di colore rosso,
bordata  in  bianco  e  verde, con al centro una decalcomania recante
un'ancora  in  campo bianco, come nel disegno riportato nell'allegata
tabella.