Con delibera del 22 novembre 2006 e' stato approvato il codice di
deontologia  professionale  dei  geometri,  contenente  le  modifiche
apportate  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
    Il  codice  deontologico  risponde alla finalita' di individuare,
seppur  in  modo  non  esaustivo,  la condotta a cui i professionisti
devono  conformarsi  allo  scopo di rispettare i principi generali di
etica professionale.
    Le  norme  deontologiche  sono  preordinate al fine di assicurare
l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e
dignita',  garantendo  altresi'  che il comportamento non pregiudichi
gli interessi superiori della collettivita', ma favorisca lo sviluppo
della societa'.
    Il  codice  si  compone  di  precetti particolari che integrano i
principi   generali  desumibili  dall'ordinamento  professionale,  il
quale, fra l'altro, attribuisce ai consigli dei collegi il compito di
assicurarne  il  pieno  rispetto  attraverso  l'esercizio  del potere
disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo.
    L'obiettivo    che    si   intende   raggiungere,   mediante   la
predisposizione  del  codice  deontologico  nazionale,  e'  quello di
fornire  un  quadro  unitario  di  regole di riferimento per l'intera
categoria.
    Il  presente  articolato  si compone di 28 articoli suddivisi nei
seguenti cinque titoli:
      - Titolo I: Dei principi generali;
      - Titolo II: Della condotta;
      - Titolo III: Della prestazione;
      - Titolo IV: Sanzioni disciplinari;
      - Titolo V: Disposizioni finali.
    In  particolare,  il Titolo I si compone di due sezioni, la prima
attiene  al  dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte
del  professionista,  mentre  la  seconda  riguarda  le  modalita' di
svolgimento della prestazione intellettuale.
    Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che
il  geometra  deve  osservare  nell'esercizio  della  professione con
riferimento    specifico    all'aggiornamento   professionale,   alla
concorrenza  ed  alla  pubblicita';  particolare  rilievo  e' inoltre
attribuito  ai  rapporti  professionali  tra  il geometra e gli altri
soggetti  appartenenti  alla  categoria: i colleghi, il consiglio del
collegio, i praticanti.
    Il   Titolo  III  e'  dedicato  agli  aspetti  della  prestazione
professionale  che  attengono  ai  rapporti  con  i  soggetti  terzi,
estranei  alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiche'
la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con
riguardo  ad uffici ed enti nonche' ad altre categorie professionali,
con i quali il geometra abitualmente si confronta.
    Il  Titolo  IV  e'  riferito  alle sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento  professionale,  mentre  il  Titolo  V  sancisce  le
disposizioni    interpretative   e   finali   del   presente   codice
deontologico.
    (Omissis).
    1.   Le   regole   di   deontologia  professionale  costituiscono
specificazione  ed  attuazione  del  regolamento di categoria e delle
leggi  che  disciplinano  l'attivita' del geometra iscritto all'albo,
individuando  altresi'  gli  abusi  e  le mancanze conseguenti al non
corretto esercizio della professione.
    2.  L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra
dal  rispetto  dei  principi di etica professionale non espressamente
codificati.  Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della
Professione    possono   determinare   l'applicazione   di   sanzioni
disciplinari, in proporzione alla gravita' dei fatti, tenuto comunque
conto  della  reiterazione  dei comportamenti e delle circostanze che
abbiano influito sulle infrazioni accertate.
    Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando
siano  mossi  piu' addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto
deve  essere  formulato  sulla base della valutazione complessiva dei
fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata
sanzione.
    3. Il comportamento del geometra e' suscettibile di provvedimento
disciplinare  anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la
dignita'   della  categoria.  La  condotta  e'  ritenuta  ancor  piu'
pregiudizievole   nel   caso   di  attivita'  irregolari  svolte  dal
professionista in qualita' di componente un organo istituzionale.
    (Omissis).
    Il  testo  completo  del  codice deontologico e' pubblicato sulla
rivista  del  Consiglio nazionale geometri «Geocentro», n. 1/2007, ed
e' consultabile sul sito internet www.cng.it.