IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 febbraio  1995, con il quale e'
stata  iscritta,  nel  registro  delle  varita' di specie agrarie, la
varieta' di triticale denominata Noe';
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 marzo  2006,  con  il quale la
varieta'  di  triticale  denominata  Noe'  e'  stata  cancellata  dal
registro  delle  varieta' di specie agrarie per mancata presentazione
della domanda di rinnovo del-l'iscrizione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista   la   richiesta   presentata   in   data   31 ottobre  2006,
dall'I.N.R.A.  intesa  a  ottenere  un  periodo  transitorio  per  la
certificazione  e la commercializzazione delle sementi della varieta'
di triticale denominata Noe';
  Visto  l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27, e da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non
e'  stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il
controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la  commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che
si  protragga  fino  al  30 giugno  del  terzo  anno  successivo alla
scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso
parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'I.N.R.A.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la varieta' triticale denominata Noe', cancellata dal registro
nazionale  delle  varieta' di specie agrarie con decreto ministeriale
del   27 marzo   2006,   le  sementi  possono  essere  certificate  e
commercializzate fino al 30 giugno 2008.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 3 gennaio 2007

                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:  il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art.  3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da
parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 38/1998.