IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.
421,   ed,   in   particolare,  l'art.  6,  comma 1,  concernente  il
finanziamento degli Istituti stessi;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma 143,  della predetta legge n. 662/1996, in
base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art.
34,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'art.  2,  comma 3,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, sono
state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  l'assegnazione annuale
delle  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente alle
regioni e province autonome;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione
dei   trasferimenti  erariali  in  favore  delle  Regioni  a  statuto
ordinario,  per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in
conto  capitale,  previsti  dall'art.  12  del decreto legislativo n.
502/1992;
  Visto  il  decreto  10 aprile  2002 del Ministro della salute e del
Ministro  della  giustizia,  di  attuazione dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge
30 novembre  1998,  n.  419,  recante  norme  per  il «Riordino della
medicina  penitenziaria»,  con il quale e' stato individuato (art. 1)
il  personale  operante negli istituti penitenziari nei settori della
prevenzione   e   dell'assistenza   ai  detenuti  ed  agli  internati
tossicodipendenti  e  (art.  2)  il  trasferimento  delle  risorse da
assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le Regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto il comma 164 dell'art. 1 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge   finanziaria   2005)   che   determina,   tra   l'altro,   in
89.960.000.000  di  euro per l'anno 2006 il livello complessivo della
spesa  del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre
lo Stato;
  Visti  i commi 182 e 278 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, (legge finanziaria 2006) che, in aggiunta alle disponibilita'
previste  dalla  legge  finanziaria  2005  per  l'anno  2006,  recano
rispettivamente   213.000.000   di   euro  e  1.000.000.000  di  euro
determinando  in  91.173.000.000 di euro il livello complessivo della
spesa  a  cui  concorre  lo  Stato  per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2006;
  Vista la nota n. 2097 del 5 aprile 2006, con la quale la Segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul
riparto  delle  risorse destinate al servizio sanitario nazionale per
l'anno  2006,  espressa  nella seduta del 28 marzo 2006, rep. atti n.
2552;
  Vista  la  nota  n.  20314  del  25 settembre  2006 con la quale il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso  la proposta di riparto delle
disponibilita'   finanziarie  per  il  Servizio  sanitario  nazionale
relative all'anno 2006 tra le regioni e province autonome di Trento e
Bolzano;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario
nazionale - parte corrente anno 2006 - ammontanti a 91.173.000.000 di
euro, vengono assegnati i seguenti importi:
    88.180.770.000  euro,  tra  le  regioni e le province autonome di
Trento   e  Bolzano  per  il  finanziamento  indistinto  dei  livelli
essenziali di assistenza di cui:
      175.000.000  di euro per l'ospedale Bambino Gesu' per mobilita'
sanitaria;
      37.000.000  di  euro  per l'Associazione dei Cavalieri Italiani
del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilita' sanitaria;
      478.000.000  di  euro  come concorso alla copertura degli oneri
contrattuali, (legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005);
    1.000.000.000 di euro da ripartire con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    1.992.230.000   euro   a  destinazione  vincolata  di  cui  quote
assegnate:
      10.000.000 di euro per il contratto IZS;
      6.840.000   euro   per   attivita'  di  medicina  penitenziaria
trasferite dal Ministero della giustizia;
      180.000.000   di  euro  per  il  finanziamento  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993);
      119.000.000  di  euro  per  il  concorso al finanziamento della
Croce Rossa Italiana;
      50.000.000 di euro per la regione Lazio (Ospedale Bambino Gesu'
legge n. 311/2004, art. 1, comma 164).
  Quote  accantonate  in  attesa  di  puntuali  proposte da parte del
Ministero della salute:
    1.254.000.000   di   euro,  per  la  realizzazione  di  specifici
obiettivi  indicati nel Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 34, legge n. 662/1996;
    372.390.000 euro, per altre attivita' a destinazione vincolata.
  Le  predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa
parte integrante della presente delibera.
    Roma, 17 novembre 2006

                                           Il Presidente delegato
                                               Padoa Schioppa
Il segretario del CIPE
        Gobbo

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7
Economia e finanze, foglio n. 1