L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05; la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06); la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06); la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06); il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/06 nonche' le relative motivazioni; il dispositivo di decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 novembre 2006, n. 1/2006, reso sull'appello contro la societa' Gas della Concordia Spa. Considerato che: rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%; la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli; le deliberazioni n. 134/06 e n. 205/06 hanno mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea rispettivamente per i trimestri luglio-settembre 2006 e ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti. Ritenuto che sia necessario: confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06; mantenere anche per il trimestre gennaio-marzo 2007 il riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con le deliberazioni n. 65/06, n. 134/06 e n. 205/06; Delibera: Art. 1. Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale 1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono confermate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.