L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 dicembre 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di
seguito: deliberazione n. 195/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di
seguito: deliberazione n. 248/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  65/06 (di
seguito: deliberazione n. 65/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 giugno  2006, n. 134/06 (di
seguito: deliberazione n. 134/06);
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/06 (di
seguito: deliberazione n. 205/06);
    il  dispositivo  di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI,
21 marzo 2006, n. 217/06 nonche' le relative motivazioni;
    il  dispositivo di decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio
di  Stato  13 novembre  2006,  n. 1/2006, reso sull'appello contro la
societa' Gas della Concordia Spa.
  Considerato che:
    rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  134/06
l'indice  dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non
ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;
    la  deliberazione  n.  65/06  ha disposto che, entro il 30 giugno
2006,  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita riconoscano ai propri
clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura
di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585
euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi  consumati dai medesimi clienti
finali  nel  trimestre  aprile-giugno  2006,  a  titolo  di  parziale
conguaglio    derivante    dall'applicazione   delle   modalita'   di
aggiornamento  di  cui  alla  deliberazione  n. 248/04 in luogo della
deliberazione  n.  195/02  per  l'anno  2005  e  della  revisione del
corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione
all'ingrosso  di  cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il
trimestre  ottobre - dicembre  2005, lasciando fermo e impregiudicato
il  diritto,  per  i  clienti  finali  che hanno cambiato fornitore a
partire  dal  30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi
al  30 dicembre  2004,  abbiano  cessato di esserlo entro il 28 marzo
2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
    le  deliberazioni  n.  134/06  e  n.  205/06  hanno  mantenuto il
riconoscimento  ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente
alinea  rispettivamente  per  i  trimestri  luglio-settembre  2006  e
ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano
fornitore   o   per   i   quali   cessa   l'erogazione  del  servizio
successivamente   al  28 marzo  2006,  di  ottenere  su  richiesta  i
conguagli loro spettanti.
  Ritenuto che sia necessario:
    confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale
di  cui  all'art.  3  della deliberazione n. 138/03, relativamente al
corrispettivo  di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art.
7,  comma 1,  della  medesima  deliberazione,  come aggiornate per il
trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;
    mantenere   anche   per   il   trimestre  gennaio-marzo  2007  il
riconoscimento  dell'ammontare  gia' previsto con le deliberazioni n.
65/06, n. 134/06 e n. 205/06;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Disposizioni    relative    all'aggiornamento    per   il   trimestre
gennaio-marzo  2007  delle condizioni economiche di fornitura del gas
                              naturale
  1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono confermate le
condizioni  economiche  di fornitura del gas naturale, determinate ai
sensi  dell'art.  3  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica   e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita)  n.  138/03,  come
aggiornate,   per   il   trimestre   luglio-settembre   2006,   dalla
deliberazione n. 134/06.