IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art.  1,  comma 238  della  legge  finanziaria  2007,  che
autorizza  la  spesa  di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli
anni  2007, 2008 e 2009 per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» e «euro 1»
nonche'  per  gli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 2, terzo
periodo  del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
  Visto  che  il  suddetto  art.  1, al comma 2, prevede da parte del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione
di  un decreto che determini priorita', criteri, modalita', durata ed
entita' delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a
metano  o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonche' agevolazioni per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
  Visto  il  regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio
2003,  n.  183,  recante  modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n.
256;
  Visto  l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
i   quali   prevedono   l'applicazione   delle  agevolazioni  per  le
installazioni  di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate
entro  i  tre  anni dalla data di immatricolazione e l'estensione dei
benefici alle persone giuridiche;
  Visto  l'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che,
relativamente  alle  agevolazioni  per  le installazioni di impianti,
prevede  la  possibilita'  di  utilizzo  del  credito  di imposta per
soggetti interessati alla filiera di settore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze che, da
ultimo,   pone  in  essere  il  perfezionamento  delle  modalita'  di
applicazione  delle  agevolazioni per le installazioni di impianti di
alimentazione a metano o a GPL per autotrazione ai sensi del predetto
art. 5-sexies;
  Visto il decreto interdirettoriale 11 settembre 2006, che individua
le modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate
dei  dati  relativi  ai  soggetti  ammessi  a  fruire  del credito di
imposta;
  Visto  che  occorre  stabilire  l'entita'  del  contributo  per  le
operazioni  di  installazione su autoveicoli immatricolati come «euro
0»  e  «euro  1»,  sulla  base  anche  del  listino  dei  prezzi reso
disponibile  dall'associazione  di  categoria  Consorzio  Ecogas,  in
qualita'   si   soggetto   incaricato   della   gestione  informatica
dell'intervento;
  Considerato  che  le vigenti procedure possono essere applicate per
il  riconoscimento dei contributi alle operazioni di installazione su
autoveicoli  immatricolati  come  «euro  0» e «euro 1» definiti nella
loro entita' dal presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'entita'  del contributo previsto dall'art. 1, comma 238 della
legge  finanziaria per il 2007 per le installazioni di impianti a GPL
o  a  metano per autotrazione su autoveicoli immatricolati come «euro
0» e «euro 1», e' stabilita in euro 350.