IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Vista  la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto in particolare l'art. 8, comma 2, che stabilisce un programma
di  revisione  comunitaria delle sostanze attive in commercio in U.E.
alla  data  del  26 luglio 1993 e definisce un periodo transitorio in
cui e' consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le
autorizzazioni   di  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  suddette
sostanze attive;
  Visto   il   regolamento   CEE   n.   3600/92   della   Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo all'attuazione della prima fase del
programma  di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della
citata  direttiva  91/414/CEE,  delle sostanze attive in commercio in
U.E.  alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche la sostanza
attiva vinclozolin;
  Visto,  inoltre, l'art. 19 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
del   15   luglio   1991,  che  definisce  le  modalita'  procedurali
amministrative  per  l'approvazione delle sostanze attive ai fini del
loro inserimento nell'allegato I della direttiva medesima;
  Considerato che, alla luce della procedura di cui all'art. 19 della
citata  direttiva  91/414/CEE, non e' stato possibile raggiungere una
maggioranza qualificata favorevole alla proposta della Commissione di
inclusione  della  sostanza  attiva vinclozolin nell'allegato I della
suddetta  direttiva,  ne'  presso il Comitato permanente sulla Catena
alimentare  e la salute animale - sezione fitosanitaria ne' presso il
consiglio dell'Unione europea;
  Considerato,  tuttavia, che presso il Consiglio dell'Unione europea
e'   stata  raggiunta  una  maggioranza  qualificata  contraria  alla
proposta  della  Commissione,  di  inclusione  della  sostanza attiva
vinclozolin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione  del  1999/468/CE  del Consiglio del 28 giugno
1999,   recante   modalita'   per  l'esercizio  delle  competenze  di
esecuzione  conferite  alla  Commissione, ed in particolare l'art. 5,
comma  6,  che  prevede  che, in siffatte circostanze, la Commissione
puo' riservarsi di avanzare o meno ulteriori proposte;
  Considerato   che  la  Commissione  ha  ritenuto  di  non  avanzare
ulteriori proposte e che nessuna decisione e' stata pertanto adottata
in   merito   all'inclusione   della   sostanza   attiva  vinclozolin
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio del 14
luglio 1991;
  Considerato  che,  di conseguenza, alla data del 1° gennaio 2007 la
sostanza  attiva  vinclozolin  non  risulta, iscritta nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1335/2005  della  Commissione del
12 agosto   2005,   ed  in  particolare  l'art.  1,  che  proroga  al
31 dicembre  2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art.
8,  comma 2,  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991,  concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare
le  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze
attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  citata direttiva 91/414/CEE, ed in particolare
l'art. 4, comma 1, e l'art. 6;
  Considerato che, alla luce del citato regolamento (CE) n. 1335/2005
della Commissione del 12 agosto 2005 e del citato art. 4, comma 1 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio
2007   non   e'   piu'   possibile  concedere,  mantenere  o  variare
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti vinclozolin;
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover   procedere  alla  revoca  delle
autorizzazioni gia' concesse all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti vinclozolin;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 21 febbraio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 61 del 15 marzo 2005, che ha disposto la sospensione,
in  via cautelativa, delle autorizzazioni all'immissione in commercio
e  all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari a base di vinclozolin, in
attesa della conclusione della valutazione comunitaria della sostanza
attiva  in  questione,  come  conseguenza  della  classificazione  in
categoria  2  di  tossicita'  per  la riproduzione attribuita a detta
sostanza attiva;
  Considerato che il citato decreto di sospensione del Ministro della
salute  del 21 febbraio 2005, ha concesso alle imprese interessate un
periodo  di  novanta  giorni,  a  decorrere  dal  15 marzo  2005  per
provvedere  al  ritiro delle scorte giacenti presso i magazzini e gli
esercizi di vendita;
  Considerato  che,  di  conseguenza, attualmente non esistono scorte
giacenti  nel territorio italiano di prodotti fitosanitari contenenti
vinclozolin;
  Ritenuto,  pertanto,  che  non sia necessario fissare un periodo di
moratoria  per  la  vendita  e  l'utilizzo  delle scorte dei prodotti
fitosanitari contenenti vinclozolin;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza attiva vinclozolin non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991.