IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Trotta Patrizia nata a Varese il 16
aprile  1964,  cittadina  italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo professionale di «psychologist», conseguito
nel  Regno  Unito  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della
professione di «Psicologa»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
del  «Bachelor  of Science in Psychology», conseguito presso la «Open
University» in data 31 dicembre 2003;
  Considerato  che  e'  iscritta  presso  la  «British  Psychologicol
Society» come «graduate member» dal 15 marzo 2004;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita'
del  Regno  Unito  nel caso della sig.ra Trotta Patrizia si configura
una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b),
della direttiva 2001/19/CE;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute del 14 settembre 2004, 28 aprile 2005, 20 settembre 2005 e del
26 ottobre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nelle sedute sopra citate;
  Ritenuto   che   non   sussistano   differenze  tra  la  formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  psicologo, sezione B, settore tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunita;
                              Decreta:
  Alla  sig.  ra  Trotta  Patrizia,  nata a Varese il 16 aprile 1964,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Psicologi»  sezione  B  settore «tecniche psicologiche per i servizi
alla  persona  e  alla  comunita», e l'esercizio della professione in
Italia.

    Roma, 9 gennaio 2007

                                          Il direttore generale: Papa