IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2107/1999 del 4 ottobre 1999 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Lametia»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  4 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il
quale  Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare  a  r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8,
e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Lametia»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  4 febbraio  2004,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  la  Coooperativa  Agricola Laconia, pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Lametia»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  4 febbraio  2004, fino
all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo  dell'autorizzazione  a
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a r. l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di
controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
- Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r. l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 febbraio
2004,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  «Lametia»  registrata  con il regolamento della Commissione
(CE)   n.   2107/1999   del   4 ottobre   1999,   e'  prorogata  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.