IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Colline di Romagna;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  27 gennaio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2004, con
il  quale  l'organismo  CERMET  -  Certificazione  e  ricerca  per la
qualita'  Soc.  cons.  a r. l.,  con  sede  in  Cadriano di Granarolo
(Bologna),  via  Cadriano n. 23, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta Colline di Romagna;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  27 gennaio  2004,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  l'Associazione  Regionale Produttori Olivicoli di
Rimini, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare
l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo
alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta Colline di
Romagna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  27 gennaio  2004, fino
all'emanazione  del  decreto  di rinnovo dell'autorizzazione a CERMET
Certificazione  e  ricerca  per la qualita' Soc. cons. a r. l. oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato  CERMET  -
Certificazione e ricerca per la qualita' Soc. cons. a r. l., con sede
in  Cadriano  di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto
27 gennaio  2004,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di
origine  protetta  Colline  di  Romagna registrata con il Regolamento
della  Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, e' prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.