IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Fiore Sardo;
  Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005,
3 maggio  2005,  1°  settembre 2005, 18 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e
5 settembre  2006,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. -
Organismo  consortile  per  il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.,
con  decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 28 gennaio
2007;
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la tutela del formaggio Fiore
Sardo  D.O.P.  con nota del 3 maggio 2005 ha comunicato di confermare
O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a
D.O.P.  quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei
citati articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine protetta Fiore
Sardo  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  di  controllo  O.C.P.A.  - Organismo consortile per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  3 luglio  2001,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  di  controllo  O.C.P.A.  - Organismo consortile per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo
consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in
Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad
effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta Fiore
Sardo  registrata  con  il  regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004,
20 gennaio  2005,  3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 18 gennaio 2006,
9 maggio  2006  e  5 settembre  2006, e' ulteriormente prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.