IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006; Visto il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2006, il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB per il recepimento delle predette direttive; Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB: gli articoli 53, comma 1, lettere a), b), d) e d-bis), e 67, comma 1, lettere a), b), d) ed e), i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie; gli articoli 53, comma 2, e 67, comma 2, i quali stabiliscono che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia; gli articoli 53, comma 2-bis, e 67, comma 2-bis, i quali stabiliscono che le disposizioni della Banca d'Italia aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari possono prevedere la possibilita' di utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni, disciplinando i requisiti di tali soggetti e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche e i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia; l'art. 59, comma 1, lettera b), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da «societa' finanziarie» per la definizione della nozione di queste ultime nell'ambito della disciplina del gruppo bancario; l'art. 60, comma 1, lettera b), in base al quale compongono il gruppo bancario la societa' finanziaria capogruppo e le societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie; l'art. 107, comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie; l'art. 107, comma 2-bis, il quale stabilisce che le disposizioni della Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possono utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a), del TUB; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale, previa autorizzazione della Banca d'Italia; Visto il decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 7 dicembre 1991, n. 436154, recante «Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale»; Visto il decreto del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 22 giugno 1993, n. 242630, in materia di «Despecializzazione degli enti creditizi. Operativita' a medio e lungo termine»; Vista la Delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di «Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilita' delle banche e dei gruppi bancari»; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. I gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari indicati nell'art. 8 sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio e ad osservare gli altri obblighi previsti dal presente decreto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, in conformita' della normativa comunitaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere che nei confronti di banche facenti parte di un gruppo bancario che rispetti i requisiti su base consolidata, si applichino regole prudenziali attenuate in materia di requisiti patrimoniali e di concentrazione dei rischi.