IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
               DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Ferrara
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,    «Regolamento   recante   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione,  ora  direzioni  provinciali del lavoro,
costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale   del   7 novembre   1996,  n.  687,  e  decreto
direttoriale  del  20 aprile  1997,  le  funzioni  amministrative  in
materia  di  determinazione delle tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio  in  precedenza  esercitate  dalla  commissione  di  cui
all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70   del  2 febbraio  1995  -  inerente  il  regolamento  sulla
semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia di lavori
di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore  e  le  associazioni  del movimento cooperativo rappresentate
anche  nell'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio,
costituitosi  presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi
in data 14 dicembre 2006;
  Considerato  l'aumento  dei  costi di natura previdenziale a carico
degli  organismi  associativi del settore in virtu' dell'applicazione
del decreto legislativo n. 423/2001;
  Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data
4 luglio  2002  per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e
movimentazione  merci della disciplina collettiva relativa al settore
trasporti, spedizione e logistica;
  Considerati  gli  indicatori economici quali il tasso di inflazione
programmato   per   l'anno  2006,  come  rilevato  dal  documento  di
programmazione  economica e finanziaria, il tasso di inflazione reale
ad ottobre  2006  e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;
  Considerati  i  due  adeguamenti  del  CCNL  trasporti spedizione e
logistica,  in virtu' dell'accordo nazionale del 20 ottobre 2005, con
decorrenza 1° settembre 2005 e 1° febbraio 2006;
  Visto  il  precedente  decreto  n.  19 adottato dal direttore della
direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 15 giugno 2006;
                              Decreta:
  Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella
provincia  di  Ferrara,  vengono incrementate complessivamente del 7%
suddiviso  in  un primo incremento del 4% a decorrere dal 1° dicembre
2006  ed  un  successivo incremento, da calcolare sulla medesima base
imponibile inziale, del 3% con decorrenza dal 1° giugno 2007, come da
tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  efficacia  dalla  data  del presente
decreto.
    Ferrara, 18 dicembre 2006
       Il direttore regionale reggente della D.P.L. di Ferrara
                             De Robertis