IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  alla  presenza  del  Sottosegretario  on.le Rosa
Rinaldi  in data 27 giugno 2006, con il quale e' stato concordato, ai
sensi  del  sopraccitato  art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre
2005,  n 266, il ricorso al trattamtnto straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  societa'  Floramiata  S.p.a.,  per  agevolare  la
gestione   delle   problematiche   occupazionali  ed  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Vista  la  nota  integrativa al predetto verbale di accordo, datata
4 luglio  2006,  con  la  quale  le  parti  chiariscono che il numero
complessivo  dei  lavoratori  interessati  e'  pari  a  settantasette
unita',  cinque delle quali sono sospese dal lavoro senza rotazione e
due  sono  sospese a rotazione, ma corrispondono ad un numero massimo
di sessanta unita' lavorative che ruoteranno mensilmente;
  Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro a carico del fondo per
l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  e  successive  modificazioni - previsto dall'art. 1,
com-ma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Vista l'istanza, presentata dalla Floramiata S.p.a., nella quale la
societa'  precisa  che  il numero massimo raggiungibile del personale
posto  in  CIGS e' pari a quarantasette unita' sospese a zero ore con
rotazione e quattro sospese a zero ore senza rotazione, per un totale
di cinquantuno lavoratori;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, dal 1° giugno
2006  al  31 dicembre  2006,  in  favore  di  un  numero  massimo  di
cinquantuno unita' lavorative, come indicato dalla societa';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal  1° giugno  2006  al
31 dicembre   2006,   definito  nell'accordo  intervenuto  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale alla presenza del
Sottosegretario  on.le Rosa Rinaldi in data 27 giugno 2006, in favore
di  un  numero  massimo  di  cinquantuno  dipendenti  della  societa'
Floramiata unita' di Piancastagnaio (Siena).
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 561.228,99.
  Pagamento diretto: Si.