IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visti  gli  appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla
base delle intese territoriali. con i quali sono state individuate le
fattispecie  per  le  quali  sussistono  le  condizioni  previste dal
sopracitato  art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ai   fini   della  concessione  e/o  della  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla vigente
normativa,    per   agevolare   la   gestione   delle   problematiche
occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Viste  le  istanze  di  concessione  e/o di proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  presentate dalle aziende
individuate dai predetti accordi;
  Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro a carico del fondo per
l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma
410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga
del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2006, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  cosi'  come definito, sulla base dell'intesa
territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  alla presenza della Sottosegreteria di
Stato  Rosa  Rinaldi  in  data 27 giugno 2006, in favore di un numero
massimo  di  125  dipendenti  della  societa'  Terme di Stabia S.p.a.
(Napoli),  unita'  di Castellamare di Stabia (Napoli), per il periodo
dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' suddivisi:
    dal 1° ottobre 2006 al 31 ottobre 2006 per 65 unita';
    dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2006 per 125 unita';
    dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 77 unita'.
  Gli inteventi sono disposti nel limite massimo di Euro 419.742,69.
  Pagamento diretto: no.