IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l'orientamento e la formazione Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»; Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto il decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22 dicembre 2006, recante approvazione della IV variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993; Visto il parere favorevole della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca del 20 dicembre 2006; Decreta: Art. 1. 1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22 dicembre 2006 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'. 2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2005, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2006, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella: ----> Vedere Tabella alle pagg. 22 - 23 della G.U. <---- 3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - IV nota di variazione. 4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.