IL DIRETTORE GENERALE
         per le politiche per l'orientamento e la formazione
    Vista  la  legge  n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di
promozione  dell'occupazione»,  ed  in  particolare l'art. 16 recante
disposizioni in materia di apprendistato;
    Visto  il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli
apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
    Vista  la  legge n. 144 del 17 maggio 1999, «Misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  ed  in
particolare  l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
    Vista  la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro»;
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  276  del  10 settembre 2003,
«Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
    Vista  la  legge  n.  1041  del 25 novembre 1971, «Gestioni fuori
bilancio  nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista  la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale delle Stato (legge
finanziaria 2006)»;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22 dicembre
2006,  recante  approvazione  della  IV  variazione  del  bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2006 del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo,
di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993;
    Visto  il parere favorevole della Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca del 20 dicembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Come  previsto  dal decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del
22 dicembre 2006 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a
carico  del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236  per  il  finanziamento  delle attivita' di formazione
nell'esercizio  dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente,
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
    2. Le  risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra
le  regioni  e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in
base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per
il   restante   20%  secondo  quote  proporzionali  al  numero  degli
apprendisti   formati  nell'anno  2005,  come  risulta  dai  dati  di
monitoraggio regionale al 30 giugno 2006, prevedendo un limite minimo
di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna
regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

     ---->  Vedere Tabella alle pagg. 22 - 23 della G.U.  <----

    3. L'onere  di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2006  del  Fondo  di
rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo
sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - IV
nota di variazione.
    4. Una  quota  fino  al  10%  delle risorse assegnate puo' essere
utilizzata   per   il   finanziamento  di  azioni  di  sistema  e  di
accompagnamento  collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui  al  presente  decreto  non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.