IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2;
  Visto il regolamento della commissione 3600/92/CE che stabilisce le
modalita' dettagliate per l'attuazione della prima fase del programma
di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione  della commissione 2006/966/CE del 18 dicembre
2006  relativa  alla  non  iscrizione  della  sostanza attiva alaclor
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;
  Considerato  che  dalle  conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che  pertanto i
prodotti  fitosanitari contenenti alaclor, nelle condizioni d'impiego
proposte,  non soddisfano in generale le condizioni previste all'art.
5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della commissione
2006/966/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
  Considerato   che,   per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti di
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva alaclor, deve
essere  concesso  un  periodo non superiore a dodici mesi a decorrere
dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  sostanza  attiva alaclor non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  che  ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.