IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma»; Vista la nota del 27 dicembre 2006 del presidente della regione Lazio con la quale si chiede di apportare alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006; Ritenuto necessario regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi da affidare al commissario delegato finalizzate al superamento del contesto emergenziale; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Lazio e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi, di uno o piu' soggetti attuatori, provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione. 3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.