IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 settembre  2006  recante la dichiarazione dello stato di emergenza
in  relazione  ai  fenomeni  di subsidenza in atto nel territorio dei
comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550
del  9 novembre  2006,  recante:  «Interventi  urgenti  di protezione
civile  diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione
ai  fenomeni  di  subsidenza  in  atto  nel  territorio dei comuni di
Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma»;
  Vista  la  nota  del  27 dicembre 2006 del presidente della regione
Lazio   con   la  quale  si  chiede  di  apportare  alcune  modifiche
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del
9 novembre 2006;
  Ritenuto  necessario  regolamentare  compiutamente,  anche mediante
successive ordinanze di protezione civile, gli interventi da affidare
al  commissario  delegato  finalizzate  al  superamento  del contesto
emergenziale;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Lazio  e'  nominato commissario
delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione
ai  fenomeni  di  subsidenza  in  atto  nel  territorio dei comuni di
Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.
  2.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi,  di  uno o piu'
soggetti  attuatori,  provvede all'adozione di tutte le necessarie ed
urgenti  iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad
assicurare  la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti  eventi  alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita'
di prevenzione.
  3.  Il  commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori
di  cui  al  comma 2,  affida  loro  specifici settori di intervento,
emanando  le  occorrenti  direttive  ed  indicazioni.  Il commissario
delegato,  per  gli  adempimenti  di  propria  competenza,  si avvale
altresi'  della  collaborazione  delle  strutture  regionali, nonche'
degli  enti  territoriali  e non territoriali e delle Amministrazioni
periferiche dello Stato.