IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Visto   l'art.   1,   del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
  Visto  l'art.  1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233;
  Visto   il  proprio  decreto  in  data  12 settembre  2006  recante
costituzione  dell'Unita'  per la semplificazione e la qualita' della
regolazione;
  Ritenuto  necessario ed opportuno procedere alla modifica dell'art.
2  del  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2006, e' sostituito dal seguente:
    «Art.   2   (Composizione).  -  1.  L'Unita'  e'  presieduta  dal
Sottosegretario   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Segretario  del Consiglio dei Ministri, che puo' delegare le relative
funzioni  al  Segretario  generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  2.  L'Unita'  e'  composta  da  esperti,  in numero non superiore a
venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati  del  libero  foro  con  almeno  quindici anni di iscrizione
all'albo  professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed
esperti   di   elevata  professionalita',  individuati  con  separato
provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.
  3.  Coordinatore  dell'Unita'  e'  il Capo del Dipartimento per gli
affari   giuridici   e   legislativi   coadiuvato  dal  Capo  Ufficio
legislativo  del  Ministro  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
  4. L'Unita' e' coadiuvata da una conferenza permanente composta dal
Capo  del  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  dai  Capi  degli  Uffici
legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per
la   semplificazione,  dal  Capo  dell'Ufficio  di  segreteria  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del
Sottosegretario   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e
le   innovazioni   nella  pubblica  amministrazione,  in  numero  non
superiore a quattro.
  5. L'Unita' e' articolata in aree operative, per funzioni e materie
omogenee;  possono  essere  previste forme di impulso e coordinamento
delle  aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca,
puo'  essere  istituito  un  Comitato  scientifico.  I  provvedimenti
organizzativi   sono   adottati   con  provvedimento  del  Presidente
dell'Unita'.
  6.  I  compensi  dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto
dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
  Il  presente  decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2006
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 8