L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre
2006,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  5/L alla Gazzetta
Ufficiale  n.  7  del  10 gennaio  2007, ha innovato profondamente la
disciplina riguardante l'emissione e l'offerta in Italia di strumenti
finanziari  di  cui  all'art. 129 del decreto legislativo n. 385/1993
(testo unico bancario, d'ora in avanti TUB).
    In  particolare,  in  base  a  quanto previsto dal nuovo disposto
normativo,  la  Banca  d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre
strumenti  finanziari,  al  fine  di  acquisire  elementi conoscitivi
sull'evoluzione  dei  prodotti e dei mercati finanziari, segnalazioni
periodiche,  dati  e  informazioni  unicamente a carattere consuntivo
riguardanti  gli  strumenti  emessi  od  offerti  in  Italia,  ovvero
all'estero  da soggetti italiani. Non e' piu' prevista la funzione di
vaglio  preventivo,  ne' di ordine interdittivo, da parte della Banca
d'Italia   sui   collocamenti  di  prodotti  finanziari  sul  mercato
primario.
    Al  riguardo, alla luce di quanto sopra richiamato, si rende noto
che  a  partire  dal  25 gennaio  2007, data di entrata in vigore del
citato  decreto  legislativo  n.  303/2006,  gli  offerenti strumenti
finanziari  in  Italia  non  sono piu' tenuti ad inoltrare alla Banca
d'Italia  le comunicazioni preventive di cui alla previgente versione
dell'art.  129  TUB. A partire dalla medesima data, sono pertanto non
piu'  applicabili le sezioni I, II e III del Titolo IX, Cap. I, delle
Istruzioni  di  Vigilanza  di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile
1999 emanate ai sensi del previgente art. 129 TUB.
    In  attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative del nuovo
art.  129 TUB, continuano ad applicarsi le previsionidi cui alla sez.
IV  delle  citate  Istruzioni di Vigilanza in materia di segnalazioni
consuntive  alla Banca d'Italia sull'emissione e offerta in Italia di
strumenti finanziari.