IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  27 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana (serie generale) n. 127 del 1°
giugno  2006, con il quale l'organismo Bioagricoop Soc. coop. a r.l.,
sede  in  Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, e'
stato   autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica protetta Farro della Garfagnana;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  27 febbraio  2004, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur
essendone richicsto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la indicazione geografica protetta Farro della
Garfagnana  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  27 febbraio  2004 fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l. oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato Bioagricoop
Soc.  coop.  a  r.l.,  sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei
Macabraccia  n.  8,  con  decreto  27 febbraio  2004, ad effettuare i
controlli   sulla   indicazione   geografica   protetta  Farro  della
Garfagnana   registrata  con  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo.