IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di  protezione civile emanate per
fronteggiare  il  contesto  emergenziale in atto nel territorio della
regione Campania;
  Visto  in  particolare  l'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 che consente al
Commissario  delegato  di  autorizzare  l'uso degli impianti anche in
misura  superiore alle potenzialita' di progetto assicurando comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale;
  Considerato  che  la  prosecuzione dell'uso degli impianti indicati
nell'art.  1  della  citata  ordinanza  n.  3481 del 2005 deve essere
garantita   al   fine   di   assicurarne  l'attuale  efficienza  fino
all'affidamento  ai  nuovi  aggiudicatari del servizio di smaltimento
rifiuti nella regione Campania;
  Ritenuto  che  la  prosecuzione  dell'uso  degli  impianti predetti
consente  di  ridurre  i  volumi e le quantita' di rifiuti da avviare
alle   successive  fasi  di  smaltimento  e  di  diminuire  l'impatto
sull'ambiente  in  seguito  al  trattamento  biologico aerobico della
frazione organica;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a
porre  in  essere  tutte  le iniziative di carattere straordinario ed
urgente,  essenziali  per il superamento del contesto emergenziale in
materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita'  di
selezione,   prevalentemente  mediante  tritovagliatura,  di  rifiuti
urbani  nel rispetto delle condizioni di tutela igienico-sanitaria ed
ambientale,  compatibilmente con il contesto emergenziale in atto sul
territorio  campano,  le  autorizzazioni  gia'  previste  dall'art. 1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del
29 dicembre  2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, che in
quanto  tali ricomprendono necessariamente anche gli aspetti relativi
alla  normativa  antincendio,  comportano che il Commissario delegato
individui,  avvalendosi  dei Vigili del fuoco e dei competenti organi
tecnici,  i  valori  limite  del  carico  di rifiuti che gli impianti
possono sopportare in condizione di sicurezza in relazione ai sistemi
di  Gestione  della  sicurezza  (GSG)  come  integrati  dai  piani di
emergenza  straordinari, da adottarsi dal gestore per far fronte alle
esigenze attuali di continuita' dell'esercizio degli stessi impianti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2007
                                                 Il Presidente: Prodi