IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Vista  la  legge  3 agosto  1998,  n. 269, recante «Norme contro lo
sfruttamento  della  prostituzione,  della  pornografia,  del turismo
sessuale  in  danno  di  minori,  quali  nuove  forme di riduzione in
schiavitu'.»  ed  in  particolare l'art. 14-quater inserito dall'art.
19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a taluni aspetti
giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Vista  la  legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di
lotta   contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e  la
pedopornografia anche a mezzo Internet»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentite  le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori
di connettivita' alla rete Internet;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.   Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti  tecnici  degli
strumenti  di  filtraggio  che i fornitori di connettivita' alla rete
Internet  devono  utilizzare  al  fine  di impedire, con le modalita'
previste  dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale  per  il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi
dell'art.  14-bis  della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata
dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) fornitore  di  connettivita' alla rete Internet: ogni soggetto
che  consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad
altre  reti  di  comunicazione  elettronica  o  agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;
    b) Centro:    Centro    nazionale    per   il   contrasto   della
pedopornografia  istituito  ai  sensi  dell'art.  14-bis  della legge
3 agosto  1998,  n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006,
n. 38;
    c) sito:  spazio  virtuale  su  rete  Internet  raggiungibile con
diversi  protocolli  che  diffonde  materiale  concernente l'utilizzo
sessuale dei minori;
    d) inibizione:  l'attivita'  del  fornitore di connettivita' alla
rete  Internet,  finalizzata  all'impedimento  dell'accesso  ai  siti
segnalati dal Centro.