IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno  1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; il decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  il decreto direttoriale datato 7 giugno 2006 (prot. n. 5363)
di   riconoscimento,   subordinatamente   al  superamento  di  misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  6 dicembre  2006  (prot. n. 11863/P/C31) e
relativi allegati con la quale la Direzione Regionale per il Piemonte
ha  comunicato  che  la  persona  interessata  ha sostenuto con esito
favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma     di     istruzione     superiore:     «Magistra    der
Naturwissenschfien»,   rilasciato   dall'Universita'   di  Vienna  il
20 aprile 1994;
    titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   «Certificato  di
superamento   dell'addestramento   pratico»   per   le   materie   di
insegnamento:  Biologia e scienze biologiche, rilasciato dal Ginnasio
federale  e  liceo  scientifico  federale  di Klagenfurt il 17 luglio
1995;
posseduto da Melitta Schwarz, nata a Villach, il 23 febbraio 1968, di
cittadinanza  comunitaria  (austriaca);  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi di concorso:
    59/A  «Scienze  matematiche,  chimiche,  fisiche e naturali nella
scuola media»;
    60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia»;
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 29 dicembre 2006
                                         Il direttore generale: Dutto