IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali», di seguito
codice;
  Visto  l'art. 20, comma 2 del codice, il quale dispone che nei casi
in cui una disposizione di legge specifichi le finalita' di rilevante
interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni
eseguibili,  il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi
di  dati  e  di  operazioni  identificati  e resi pubblici a cura dei
soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  con  atto  di natura
regolamentare,   adottato  in  conformita'  al  parere  espresso  dal
Garante;
  Visto  l'art.  21,  comma 2,  del  codice  il  quale afferma che le
disposizioni  di  cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari;
  Considerato  che ai sensi del medesimo art. 20, comma 2 del codice,
l'identificazione  deve  avvenire  con  atto  di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  Garante  per la
protezione  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'art. 154, comma 1,
lettera g);
  Vista la direttiva per l'attuazione nelle pp.aa. delle disposizioni
del codice della privacy;
  Visto  il  provvedimento  generale  del  Garante del 30 giugno 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
  Viste le restanti disposizioni indicate nel codice;
  Ritenuto  di individuare sinteticamente le operazioni ordinarie che
la Stazione zoologica «Anton Dohrn» deve necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per   legge   ovvero   le   operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione;
  Ritenuto   di   individuare   analiticamente  negli  allegati,  con
riferimento  alle  predette  operazioni  che possono spiegare effetti
maggiormente   significativi   per   l'interessato,   le   operazioni
effettuate da questo Istituto, ovvero di comunicazione a terzi;
  Considerato  che  i  trattamenti  di  cui sopra sono effettuati nel
rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del
codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed
indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto
alle   finalita'  perseguite;  all'indispensabilita'  delle  predette
operazioni   per   il  perseguimento  delle  finalita'  di  rilevante
interesse  pubblico  individuate  per legge, nonche' all'esistenza di
fonti  normative  idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
  Visto  il parere espresso dal Garante in data 22 no-vembre 2006, ai
sensi dell'art. 154 del codice;
  Considerata,  la  natura  regolamentare  del  presente  atto che ne
impone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  secondo  le  modalita'  e  le  procedure di cui all'art. 8,
comma 4  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, contenente «Istituzione
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica»;
  Vista  la delibera n. 11 del consiglio di amministrazione dell'Ente
del  29 dicembre  2006  che  approva  il seguente «Regolamento per il
trattamento   dei   dati   sensibili  e  giudiziari»  della  Stazione
zoologica;
                             A d o t t a
il  seguente  regolamento  per  il  trattamento  dei dati sensibili e
giudiziari e gli allegati che ne costituiscono parte integrante;
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  Il  presente  regolamento  in  attuazione  del codice in materia di
protezione  dei  dati personali (articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196),  identifica le
tipologie   di   dati   sensibili   e   giudiziari  e  le  operazioni
indispensabili  alla  Stazione zoologica «Anton Dohrn» per perseguire
le  finalita' di rilevante interesse pubblico nello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali.