IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  proprio  decreto  con  il  quale  e' stata cancellata la
varieta'  indicata  nel  dispositivo  per mancata presentazione delle
domande di rinnovo dell'iscrizione;
  Vista  la  domanda avanzata dagli interessati volta ad ottenere una
nuova  iscrizione,  della  varieta'  indicata  nel  dispositivo,  nei
registri  nazionali  delle varieta' di specie agrarie e la variazione
dei  responsabili  della  conservazione  in  purezza  attribuiti alla
varieta' medesima;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nelle riunioni dell'11 dicembre 2006 e
19 dicembre  2006, ha, rispettivamente, espresso parere favorevole al
reinserimento  nel  relativo  registro  nazionale  delle  varieta' di
specie   agrarie  ed  alla  variazione  della  responsabilita'  della
conservazione in purezza della varieta' indicata nel dispositivo;
  Ritenuto  che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
                              Decreta:

    Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre   1973,  n.  1065,  la  varieta'  sotto  elencata,  la  cui
descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero, gia' iscritta nel registro delle varieta' di specie
agrarie  e  successivamente  cancellata, e' nuovamente iscritta negli
stessi  registri  fino  alla fine del decimo anno civile successivo a
quello  della  medesima  nuova  iscrizione e la responsabilita' della
conservazione  in  purezza  e'  affidata al soggetto a fianco di essa
indicato.
  Trifoglio incarnato

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Codice SIAN|Varieta'|     Responsabile conservazione in purezza
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           |        |Sumeran Handels s.r.l. - S.Martino di Lupari
3878       |America |(PD)

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  a  controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio
1994, n. 20 ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.