IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna nata a Minsk (Bielorussia) il 28 settembre 1979, cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere tecnologo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingegnere tecnologo, conseguito presso l'«Accademia politecnica statale Bielorussa» in data 20 giugno 2001; Considerato che in Bielorussia il possesso del diploma di laurea e' condizione necessaria e sufficiente come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Minsk e dal Ministero della pubblica istruzione della Bielorussia; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7.09.09; Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti elettrici, 2) costruzioni di macchine, 3) fisica tecnica oltre a 4) deontologia e ordinamento professionale (solo orale); per il settore dell'informazione si esprime parere negativo, in quanto la difformita' di formazione e' tale da non poter essere colmata da misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Reggio Calabria, rilasciato in data 11 maggio 2006, con scadenza il 21 aprile 2007, per motivi familiari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna nata a Minsk (Bielorussia) il 28 settembre 1979, cittadina bielorussa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industria, e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per il settore dell'informazione, per i motivi su riportati, e' rigettata.