IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998
e  successive  modifiche  che  prevede  l'applicabilita'  del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Yermakova Volha Aliaksandrauna nata a
Minsk  (Bielorussia)  il  28 settembre  1979,  cittadina  bielorussa,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  ingegnere tecnologo, ai fini dell'accesso all'albo
ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  ingegnere  tecnologo,  conseguito presso l'«Accademia politecnica
statale Bielorussa» in data 20 giugno 2001;
  Considerato che in Bielorussia il possesso del diploma di laurea e'
condizione  necessaria  e  sufficiente come attestato dall'Ambasciata
d'Italia  a  Minsk  e  dal  Ministero della pubblica istruzione della
Bielorussia;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
7.09.09;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  dal  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui
e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere
misura  compensativa,  nelle  seguenti  materie  (scritte  e  orali):
1) impianti  elettrici, 2) costruzioni di macchine, 3) fisica tecnica
oltre  a 4) deontologia e ordinamento professionale (solo orale); per
il settore dell'informazione si esprime parere negativo, in quanto la
difformita'  di  formazione  e'  tale  da non poter essere colmata da
misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Reggio  Calabria, rilasciato in data
11 maggio 2006, con scadenza il 21 aprile 2007, per motivi familiari;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Yermakova   Volha   Aliaksandrauna   nata  a  Minsk
(Bielorussia)   il   28 settembre   1979,  cittadina  bielorussa,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo degli ingegneri - sez. A, settore
industria, e l'esercizio della professione in Italia.
  La  domanda  per  il  settore  dell'informazione,  per  i motivi su
riportati, e' rigettata.