IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Cossu Ada, nata a Basilea (Svizzera)
l'11  gennaio  1973, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo accademico-professionale di sozialarbeit,
conseguito  in  Svizzera  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di assistente sociale;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accadenico
di  licentiata philosophiae conseguita presso l'«Universitat Freiburg
die Philosophische Fakultat», come attestato in data 10 luglio 2000 e
del  diplom in sozialarbeit conseguito presso l'«Universitat Freiburg
Schweiz» come attestato in data 29 giugno 2000;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita'
svizzera nel caso della sig.ra Cossu Ada, si configura una formazione
regolamentata  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b) della
direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 26 ottobre 2006;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta di cui sopra;
  Ritenuto  sussistano  differenze  tra  la  formazione professionale
richiesta  per l'esercizio della professione di assistente sociale in
Italia  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione
alla  sezione  A,  e che risulta pertanto opportuno richiedere misure
compensative nelle seguenti materie: 1) organizzazione e gestione del
lavoro e delle risorse umane; 2) metodologie avanzate e innovative di
servizio  sociale  per  interventi  complessi  oppure  a scelta della
richiedente, nove mesi di tirocinio pratico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Cossu Ada, nata a Basilea (Svizzera) l'11 gennaio 1973,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   assistenti  sociali  sezione  A,  e
l'esercizio della professione in Italia.