IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
  Visto  l'art.  15  della  legge  17 febbraio  1971,  n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il
versamento  da  parte  degli enti cooperativi di un contributo per le
spese di revisione;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data odierna, con il quale sono
state rideterminate le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese
relative alle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto   necessario  procedere  per  il  biennio  2007/2008  alla
determinazione  della misura del contributo anzidetto con la conferma
dei  parametri  e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal
decreto  ministeriale  20 dicembre  2004;  mentre  per  le  banche di
credito  cooperativo,  trattandosi  del  primo  biennio  di revisione
cooperativa, si procede con separato provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative
alla  revisione  degli  stessi  enti  e'  corrisposto  per il biennio
2007/2008 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite
nel  decreto  ministeriale  in  data odierna, sulla base dei seguenti
parametri e nella misura sottoindicata:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 45 della G.U.  <----