IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione; Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002; Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state rideterminate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie; Ritenuto necessario procedere per il biennio 2007/2008 alla determinazione della misura del contributo anzidetto con la conferma dei parametri e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal decreto ministeriale 20 dicembre 2004; mentre per le banche di credito cooperativo, trattandosi del primo biennio di revisione cooperativa, si procede con separato provvedimento; Decreta: Art. 1. Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti e' corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata: ----> Vedere Tabella a pag. 45 della G.U. <----