IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
  Visto  l'art.  15  della  legge  17  febbraio  1971, n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data odierna, con il quale sono
state  determinate  le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi  dovuti  dalle societa' cooperative e loro consorzi per le
spese relative alle ispezioni ordinarie;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
  Visto  in  particolare  l'art. 18 del citato decreto legislativo n.
220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la
vigilanza   dell'Autorita'   governativa   sulle  Banche  di  credito
cooperativo  limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e
di funzionamento degli organi sociali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 2005 che all'art. 25
stabilisce   l'avvio   della   vigilanza   sulle  Banche  di  credito
cooperativo al 1° gennaio 2007;
  Ritenuto  necessario procedere alla determinazione della misura del
contributo  dovuto dalle Banche di credito cooperativo per il biennio
2007-2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto  dalle  Banche di credito cooperativo per le
spese  relative  alla  revisione  delle  stesse e' corrisposto per il
biennio  2007/2008  con le modalita' di accertamento e di riscossione
stabilite  nel  decreto  ministeriale in data odierna, sulla base dei
seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 47 della G.U.  <----