LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 19 settembre 2006;
  Premesso:
    1.  che l'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola
Tiberina,  Roma,  svolge  attivita'  di servizio pubblico nell'ambito
della sanita' privata classificata;
    2. che,    in    data    26 giugno    2003    i    rappresentanti
dell'amministrazione  dell'ospedale  e  le  RR.SS.AA. della dirigenza
medica  (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) hanno concluso un accordo
aziendale  sulle  prestazioni  indispensabili da garantire in caso di
sciopero  del  personale  dirigente  medico  dipendente dall'azienda,
giusta  quanto  previsto  dalla legge n. 146 del 1990 come modificata
dalla legge n. 83 del 2000;
    3. che,  in data 9 luglio 2003, tale accordo e' stato trasmesso a
questa commissione per valutazione di idoneita';
    4. che, con nota del 23 luglio 2003, la commissione ha preso atto
della trasmissione dell'accordo;
    5. che,  in  data  9 marzo  2006,  l'accordo  e' stato nuovamente
trasmesso, per la valutazione di idoneita' alla Commissione;
    6. che,  in  data  6 aprile  2006  il testo dell'accordo e' stato
trasmesso  alle  associazioni  degli  utenti  e  dei consumatori, per
l'acquisizione  del  relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a),  della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge
n. 83 del 2000;
    7. che,  alla  data  del  30 aprile  2006,  termine  fissato  per
l'acquisizione  del  sopra  citato parere, sono pervenute le note del
Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori (20 aprile 2006),
in  cui  l'Associazione  comunicava  di  non  avere  osservazioni  da
formulare   sul   contenuto   del  predetto  accordo  e  dell'ADOC  -
Associazione difesa orientamento consumatori (14 aprile 2006), in cui
l'Associazione esprimeva parere favorevole;
  Considerato:
    1.  che  lo  sciopero  nel  settore  della sanita' e' attualmente
disciplinato  dalla  legge  12 giugno  1990,  n. 146, come modificata
dalla  legge  11 aprile  2000,  n. 83, nonche' dall'Accordo nazionale
20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel
comparto  del  Servizio  sanitario  nazionale  (valutato idoneo dalla
Commissione  di  garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13 dicembre
2001  -  Gazzetta  Ufficiale,  supplemento  ordinario,  n.  34 del 28
febbraio  2002;  comunicato  rettifica  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 265 del 12 novembre 2002);
    2. che,  allo stato, non esiste alcun accordo nazionale, valutato
idoneo,  per  la  disciplina dello sciopero nell'intero settore della
sanita' privata;
    3. che,   con  delibera  n.  04/612  dell'11  novembre  2004,  la
Commissione ha espresso l'avviso che, in mancanza di accordi relativi
a  singole aziende o organizzazioni, si applica la disciplina vigente
del comparto Servizio sanitario nazionale;
    4. che  l'accordo  aziendale  sulle prestazioni indispensabili da
garantire   in  caso  di  sciopero  del  personale  dirigente  medico
dipendente,  stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO,
ANPO,  AOGOI,  AAROI,  ANMIRS) e dall'Ospedale S. Giovanni Calibita -
Fatebenefratelli,  Isola  Tiberina,  Roma,  riproduce sostanzialmente
l'intero   contenuto  del  sopra  citato  Accordo  nazionale  per  la
regolamentazione  del  diritto  di sciopero nel comparto del Servizio
sanitario nazionale;
    5. che,  in  particolare,  e'  prevista espressamente, attraverso
l'individuazione   dei   contingenti  di  personale  esonerati  dallo
sciopero, l'erogazione del servizio di radioterapia e oncologia;
                           Valuta idoneo:
  Ai  sensi  dell'art. 13, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n.
146,  come  modificata  dalla  legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo
aziendale  sulle  prestazioni  indispensabili da garantire in caso di
sciopero  del  personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle
RR.SS.AA.  della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS)
e  dall'azienda  Ospedale  S.  Giovanni  Calibita - Fatebenefratelli,
Isola Tiberina, Roma in data 26 giugno 2003;
                              Dispone:
  La  comunicazione  della presente delibera all'Ospedale S. Giovanni
Calibita  -  Fatebenefratelli,  Isola  Tiberina, Roma, alle RR.SS.AA.
della  dirigenza  medica  (ANAAO,  ANPO,  AOGOI,  AAROI,  ANMIRS), ai
Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro  della  salute  e al prefetto di Roma, nonche' l'inserimento
sul sito internet della Commissione;
                          Dispone inoltre:
  La  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2006
                                               Il presidente: Martone