IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
128,  concernente  il  «Regolamento  di esecuzione delle norme di cui
all'art.  189  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in
materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;
  Vista  la  circolare  del  3 settembre  1990,  n.  20  (Supplemento
Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 15 settembre 1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazioni dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei  procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione
in  commercio  di  presidi  medico-chirurgici,  a norme dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile
1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110 del 13 maggio 1999) sui criteri e
modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di
prodotti per piante ornamentali (PPO);
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 5 novembre 1999 e successiva
integrazione  del  27  ottobre  2005 dall'Impresa Gamma International
S.r.l.,  con  sede  legale in via Francesca Est - 81 Rodigo (Mantova)
diretta  ad  ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per
piante   ornamentali   (PPO)  denominato:  Aceflor  ora  ridenominato
«Darlex»;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita' della autorizzazione al tempo
determinato  in  anni  5 (cinque) a decorrere dalla data del presente
decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: penconazolo;
  Vista  la  nota  dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  14  novembre  2006 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha
comunicato  di  voler  preparare il prodotto fitosanitario per piante
ornamentali (PPO) negli stabilimenti dell'imprese:
    Inco S.n.c. - Pianoro (Bologna);
    Nuova Tecnosol S.r.l. - Assago (Milano);
    LCS Repubblica San Marino;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  5  (cinque),  l'impresa  Gamma  International  S.r.l., con sede
legale  in via Francesca Est, 81 - Rodigo (Mantova) e' autorizzata ad
immettere   in   commercio   il  prodotto  fitosanitario  per  piante
ornamentali  (PPO)  classificato estremamente infiammabile denominato
«Darlex»  con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nelle
etichette allegate al presente decreto.
  2.    Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   ml
100-200-250-300-400-500-750.
  3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  negli  stabilimenti
dall'imprese:
    Inco  S.n.c.  - Pianoro (Bologna), autorizzato con decreto dell'8
gennaio 2002;
    Nuova  tecnosol S.r.l. - Assago (Milano), autorizzato con decreto
del  20  febbraio  2002  e  23  febbraio  2004,  nonche' importato in
confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:
    LCS Repubblica San Marino.
  4. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13694/PPO.
  5.  Il  presente  decreto  e le etichette allegate, con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6.  Il  presente  decreto  sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata.
    Roma, 24 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello