IL DIRETTORE GENERALE
             coordinamento degli incentivi alle imprese

    Visto  l'art.  1,  comma 2  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto  l'art.  9,  comma 1  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della legge n. 488/1992
al settore turistico-alberghiero;
    Visto   l'art.   8   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in
materia di riforma degli incentivi;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in
data  1° febbraio  2006,  con  il quale e' stata data attuazione alle
disposizioni  del  citato  art.  8  del  decreto-legge  n.  35/2005 e
definiti i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni;
    Visto,  in  particolare, l'art. 8, comma 7 del citato decreto del
1° febbraio   2006   che  attribuisce  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli
accertamenti  istruttori  delle banche concessionarie, le graduatorie
delle  iniziative  ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla
loro pubblicazione;
    Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero delle attivita'
produttive  n.  980902  del  23 marzo  2006, e successive modifiche e
integrazioni;
    Visto  l'art.  2,  commi 203  e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
    Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998, n. 70 del 9 luglio 1998 che prevede
che  per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei
fondi  assegnati  dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare
la  copertura  di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro,
n.  81  del 9 giugno 1999 che detta criteri per l'attuazione di nuovi
contratti  d'area,  mentre  per  i protocolli aggiuntivi di contratti
gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni,
n.  69  del  22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della
precedente  delibera  n.  14/2000)  e  n.  53  del  4 aprile 2001 che
autorizzano  il  Ministero  delle attivita' produttive, ad utilizzare
per  le  predette finalita', fino alla concorrenza di 206,583 milioni
di  euro,  una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o
rideterminazioni  dei contributi per gli interventi di cui alla legge
n.  488/1992  e  a  formare specifiche graduatorie con le modalita' e
criteri previsti dalla medesima legge;
    Viste  la  delibere  CIPE  n.  76  del 15 luglio 2005 e n. 45 del
22 marzo  2006 con le quali sono stati complessivamente assegnati per
gli  interventi  della legge 488/1992, 900 milioni di euro sul «Fondo
rotativo  per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 31, per
la  parte  di  agevolazione da concedere sotto forma di finanziamento
agevolato;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
13 dicembre  2006,  con  il quale e' stata, tra l'altro, stabilita la
ripartizione  dell'importo  di 900 milioni di euro disponibile per la
concessione  dei  finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo
rotativo  tra  le  regioni  e  province  autonome  e tra i settori di
intervento della legge 488/1992;
    Vista  la  delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale e'
stata approvata una rimodulazione del riparto del sopra citato «Fondo
rotativo   per   le   imprese   e   gli   investimenti  in  ricerca»,
rideterminando  in  1.710  milioni  di euro la quota complessivamente
assegnata  agli interventi della legge n. 488/1992 per la concessione
dei  finanziamenti  agevolati,  in  cui  e' da ricomprendere la quota
necessaria  per  la  graduatoria  del  bando  relativo  al protocollo
aggiuntivo al contratto d'area di Salerno;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
31 luglio  2006  con  il  quale  sono  stati fissati i termini per la
presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste
dalla  legge  n.  488/1992  per il bando del protocollo aggiuntivo al
contratto d'area della provincia di Salerno, fino all'importo massimo
complessivo   di   Euro  81.888.778,52  di  investimenti  ammissibili
destinandone l'85% alla graduatoria del settore «industria» ed il 15%
alla   graduatoria   del   settore   «turismo»,  stabilendo  altresi'
specifiche condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
    Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  8, comma 4 del citato decreto del
1° febbraio   2006,   San   Paolo   IMI   Spa   e  MPS  Merchant  Spa
rispettivamente per le iniziative proposte per il settore «turismo» e
per il settore «industria»;
    Viste  le  comunicazioni  della  Cassa depositi e prestiti S.p.a.
concernenti  le  delibere  di  finanziamento  agevolato  adottate  in
relazione  alle  domande  istruite  con  esito  positivo dalle banche
concessionarie;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C(2006)6603 del
20 dicembre  2006,  con  la  quale  sono state approvate le modifiche
apportate  al regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992 dall'art.
8  del  decreto-legge  n.  35/2005,  convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Le  graduatorie  relative  al  protocollo aggiuntivo al contratto
d'area  della  provincia di Salerno, concernente le iniziative di cui
in  premessa  ammissibili  alle agevolazioni, ai sensi della delibera
CIPE  n.  53 del 4 aprile 2001, con le modalita' previste dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488, del settore «industria» e «turismo» sono
riportate  nell'allegato n. 1 del presente decreto. Gli importi delle
agevolazioni concedibili, indicati nelle colonne Q e R delle predette
graduatorie,  tengono conto degli eventuali abbattimenti apportati al
fine  di garantire il rispetto delle intensita' massime di aiuto, per
area  territoriale  e  dimensione  di impresa, consentite dall'Unione
europea.
    Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle
graduatorie,    si   forniscono   le   opportune   note   esplicative
nell'allegato n. 2.