Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  sopra  indicata,  alla  pag. 14,  dopo  l'art. 4
(Disposizioni  finanziarie),  e prima della formula finale, riportata
alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:
                     «Art. 5. Entrata in vigore
    1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano
in  vigore  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».