Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 14, dopo l'art. 4 (Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, riportata alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo: «Art. 5. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».