IL DIRETTORE GENERALE
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  27 settembre  2006 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le  richieste  presentate  dalla Societa' British American
Tobacco  Italia  S.p.a. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa
di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;
    Viste  le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa
di  vendita  al  pubblico  di  alcune  marche  di  tabacco  lavorato,
presentate  dalle  Societa'  British  American  Tobacco Italia S.r.a.
Altadis  Italia  S.r.l.,  JT  International  Italia  S.r.l., Imperial
Tobacco  Italy  S.r.l.,  Gallaher  Italia S.r.l., Continental Tobacco
Italy  S.r.l.,  Gutab  Trading  S.r.l.,  International Tobacco Agency
S.r.l., Mizar S.r.l., Cicchetti Group S.r.l. e B.T.I. S.r.l.;
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento  di  varie marche di tabacco lavorato, in conformita'
ai  prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei
prezzi  di  vendita  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto
direttoriale 27 settembre 2006;
    Considerato,  altresi',  che  occorre  provvedere, in conformita'
alle  suddette  richieste,  alla  variazione  dell'inserimento  nella
tariffa   di   vendita   di   varie   marche   di   sigarette,  nelle
classificazioni  dei  prezzi  di  cui  alla  tabella  A), allegata al
decreto direttoriale 27 settembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato sono inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella  A,  allegata  al  decreto
direttoriale  27 settembre  2006 e successive integrazioni, al prezzo
di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 22 della G.U.  <----