IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401, che stabilisce che le disposizioni di cui
all'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche
con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  agosto  2006,  concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione  al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato
«Agora' dei giovani italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di
Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007.
  Considerato  che  dal  25 agosto al 2 settembre 2007 nel territorio
della regione Marche e delle limitrofe regioni Emilia-Romagna, Umbria
ed Abruzzo, ed in particolare nel territorio del comune di Loreto, e'
previsto  l'incontro  denominato  «Agora'  dei  giovani italiani» nel
quale  saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le
regioni   ecclesiastiche,   le   associazioni,   i   movimenti  e  le
aggregazioni  provenienti  da  tutte  le regioni d'Italia, nonche' le
rappresentanze delle chiese delle Nazioni europee e degli altri Paesi
che affacciano sul Mediterraneo;
  Considerato  inoltre  che  nelle giornate del 1° e 2 settembre sono
programmate  nella localita' Montorso, sita nei comuni di Loreto e di
Porto  Recanati,  le  celebrazioni  del  Santo  Padre per le quali e'
prevista  la  partecipazione  complessiva  di  oltre 300.000 giovani,
pertanto  in  considerazione dell'eccezionale presenza di pellegrini,
si  rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti
volti  a  garantire  un  regolare  afflusso  e deflusso delle persone
nell'area   interessata   dall'evento  ed  in  quelle  limitrofe,  in
condizioni di massima sicurezza;
  Tenuto  conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento»
comportano  l'inderogabile  necessita'  del  reperimento  urgente  di
idonei  beni,  forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento
delle finalita' in questione, nonche' la necessita' dell'utilizzo del
personale delle amministrazioni locali interessate;
  Ravvisata  la necessita' di porre in essere interventi straordinari
ed   urgenti   finalizzati   a   consentire  ed  assicurare  adeguata
ospitalita'  ai  soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle
connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita',
l'accoglienza  e  l'assistenza  sanitaria,  in  un  contesto di pieno
rispetto delle esigenze della cittadinanza;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Vista  la  delega  al vice Presidente del Consiglio dei Ministri in
ordine  alla  gestione  dei  «grandi  eventi»  di  cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
  D'intesa con la regione Marche;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario
delegato  per  il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla
definizione   ed   all'attuazione   delle   iniziative  dirette  alla
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali,  strutturali e delle
opere   di   adeguamento,  nonche'  al  conseguimento  urgente  della
disponibilita'  di  beni,  forniture  e servizi, comunque necessari e
strumentali  per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale
che si terra' nel territorio dei comuni di Loreto e Porto Recanati, e
delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 20 agosto
2007  nel  territorio degli altri comuni della regione Marche e delle
diocesi  limitrofe  delle  regioni Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo,
assicurando   condizioni  di  adeguata  accoglienza  e  mobilita'  ai
partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni
che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande
evento».
  2.  Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  di  uno  o  piu' soggetti
attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di
direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
  3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi
necessari  per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in
premessa,  e'  istituita  una  «Commissione  generale  di indirizzo»,
coordinata  dal  presidente  della  regione  Marche  e  composta  dal
commissario delegato, dai prefetti e dai presidenti delle province di
Ancona e Macerata, dai sindaci dei comuni di Loreto e Porto Recanati,
dal  sindaco  di  Ancona,  in  qualita'  di vice presidente nazionale
dell'ANCI  e  presidente  dell'ANCI  Marche,  dal segretario generale
della  conferenza  episcopale italiana, in qualita' di presidente del
comitato  italiano  per  il  sostegno alle iniziative della Pastorale
Giovanile - CISIP.
  4.  Le  funzioni di segreteria generale della commissione di cui al
precedente   comma sono   svolte  dal  coordinatore  del  sistema  di
protezione civile e sicurezza locale della regione Marche.
  5.  Per  il  compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza,  il  commissario  delegato  si  avvale di
un'apposita  struttura  operativa  di supporto, composta da personale
del  Dipartimento  della  protezione civile e del servizio protezione
civile  e sicurezza locale della regione Marche, nonche' da personale
dipendente  da  altre  amministrazioni dello Stato e da enti pubblici
territoriali  e  non  territoriali,  nel  limite massimo di 5 unita',
individuato  dal  commissario  delegato  medesimo,  che sara' messo a
disposizione  da  parte  degli  uffici  di  appartenenza entro giorni
cinque dalla richiesta.
  6.  In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e'
autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri
a  valere  sulle  risorse  finanziarie disponibili sul bilancio della
regione Marche, 5 contratti a tempo determinato di durata rinnovabile
fino  al  termine  delle  attivita'  connesse  con lo svolgimento del
«grande evento», con persone che hanno gia' operato nell'ambito della
protezione  civile  da  individuare  sulla  base  di  una  scelta  di
carattere fiduciario.
  7. Al personale del sistema di protezione civile e sicurezza locale
della  regione  Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui
alla  presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art.
22,  comma 1, lettera b) e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3536  del  28  luglio  2006.  All'onere
derivante  dal  presente  comma si  provvede  a  carico della regione
Marche.
  8. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente
articolo e'  corrisposta  una  indennita' mensile omnicomprensiva, ad
eccezione  del  solo  trattamento di missione, di entita' pari al 50%
del trattamento economico in godimento.