IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visti, inoltre, gli articoli 22, 24 e 25 della medesima legge che stabiliscono le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, il decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48; Visto, altresi', il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del demanio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98; Visto il capo V della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241», che ha introdotto modifiche alla disciplina del c.d. diritto d'accesso; Vista l'approvazione del presente regolamento, deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia del demanio nella seduta del 24 gennaio 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi tenuti dagli uffici dell'Agenzia del demanio, in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241 del 1990, cosi' come modificate dalla legge n. 15 del 2005 nonche' del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006. 2. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241 del 1990, «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».