IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Piemonte  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
attuazione  ai  provvedimenti  necessari per ripristinare la qualita'
dell'acqua;
  Visto il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 22 novembre 2007;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  regione  Piemonte puo' stabilire il rinnovo della deroga ai
valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n. 31, gia' concessa per il parametro
arsenico,  entro  il  Valore  Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l ai
comuni di Locana, S. Antonino di Susa, Pamparato e Pietraporzio.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2008.
  3.   L'eventuale   rinnovo   e'  vincolato  alla  presentazione  di
documentazione  dettagliata  dello  stato di avanzamento delle misure
correttive   e   relativi  interventi  sul  territorio,  compreso  il
calendario  dei  lavori,  la  stima  dei costi, la relativa copertura
finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  5.   La   Regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  del  predetto valore e deve fornire consigli a gruppi
specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio
particolare.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della Salute.