IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
che  prevede  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui al decreto
ministeriale  3 marzo  1992,  fino alla data di entrata in vigore del
decreto  attuativo  delle  misure  previste dal Fondo di solidarieta'
della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 marzo  1992 del Ministero della
marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle
provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  18 gennaio  2006  del Ministero delle politiche
agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita'
naturale nella baia di Portovenere»;
  Considerato necessario individuare le modalita' ed i criteri per la
presentazione  delle  domande  per  accedere  alla  concessione degli
interventi attivati con il sopra indicato decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  conseguire  la  concessione  del contributo, attivato
dall'art.   1,  del  decreto  18 gennaio  2006  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di
calamita'  naturale  nella  baia  di  Portovenere»,  gli imprenditori
ittici  presentano  o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso
di  ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al
modello  allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  -  Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.