L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 gennaio 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   28 dicembre   2000,   n.  237/00  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  e il gas 29 settembre 2004, n.
170/04,  come  successivamente  modificata  e  integrata (di seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  e il gas 30 settembre 2004, n.
173/04,  come  successivamente  modificata  e  integrata (di seguito:
deliberazione n. 173/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 luglio  2006, n. 172/06 (di
seguito: deliberazione n. 172/06);
    la  deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 195/06 (di
seguito: deliberazione n. 195/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di
seguito: deliberazione n. 258/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di
seguito: deliberazione n. 295/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 323/06 (di
seguito: deliberazione n. 323/06);
  Considerato che:
    in  data 20 dicembre 2006 sono state pubblicate sul sito internet
dell'Autorita'  le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006
e 2006-2007 rispettivamente di 26 (ventisei) e di 27 (ventisette) tra
imprese  di  distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di
gas  diversi  da  gas  naturale,  determinate  sulla  base  dei  dati
tariffari,   inviati   dalle   imprese   medesime,   ai  sensi  delle
deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
    con   nota  del  20 dicembre  2006,  prot.  TSG/M06/5867,  veniva
comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente
alinea,   invitando  le  imprese  stesse  a  confermare  le  proposte
tariffarie  ai  sensi  dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n.
170/04  e/o  dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e
che  in  mancanza  di  tale conferma le proposte tariffarie sarebbero
state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
    a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
      15  imprese  hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno
termico  2005/2006 e 16 (sedici) imprese hanno confermato le proposte
tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;
      9  imprese,  con  riferimento rispettivamente agli anni termici
2005/2006  e  2006/2007,  non hanno confermato le proposte tariffarie
ne' hanno segnalato difformita' riscontrate nelle stesse;
      con  riferimento  agli  anni  termici 2005/2006 e 2006/2007, le
societa'  Gea  S.p.A.  e  Salerno  Energia Distribuzione S.r.l. hanno
comunicato  di  voler  presentare  la  dichiarazione di rinuncia alla
liberta'  tariffaria per le proprie localita' in avviamento, prevista
dall'art.  5,  comma 5.3.1,  lettera c), secondo e terzo alinea della
deliberazione  n.  170/04,  e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera c),
della deliberazione n. 173/04;
  Considerato inoltre che:
    per  le  societa'  G.E.I.  S.p.A.,  Molteni S.p.A., Somet S.r.l.,
Tecnomontaggi  S.r.l.,  SGR Reti S.p.A., Thüga Triveneto S.r.l., Amga
S.p.A.  e  Mogest  S.r.l.,  con  deliberazione  n.  258/06  era stata
rimandata  l'approvazione  delle  proposte  tariffarie  per  gli anni
temici   2005/2006   e   2006/2007   a  seguito  della  presentazione
dell'istanza  per  il  riconoscimento  della  riduzione  del tasso di
recupero   di   produttivita'   prevista  dall'art.  5,  comma 5.3.1,
lettera c),  primo  alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali
istanze  sono  risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5,
della medesima deliberazione n. 170/04;
    per  la  societa'  Edison D.G. S.p.A. con deliberazione n. 295/06
era  stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli
anni  temici  2005/06  e  2006/2007  a  seguito  della  presentazione
dell'istanza  per  il  riconoscimento  della  riduzione  del tasso di
recupero   di   produttivita'   prevista  dall'art.  5,  comma 5.3.1,
lettera c),  primo  alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale
istanza   e'   risultata  conforme,  limitatamente  all'anno  termico
2006/2007,   al  disposto  dell'art.  7,  comma 1.5,  della  medesima
deliberazione n. 170/04;
    per  le  societa'  Simgas  Nord  S.r.l.  e  BDG Distribuzione Gas
S.r.l.,   con   deliberazione   n.   295/06   era   stata   rimandata
l'approvazione   delle   proposte  tariffarie  per  gli  anni  temici
2005/2006  e  2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le
medesime  societa' risultano titolari, sono presenti localita' per le
quali  il  concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento
della  riduzione  del  tasso  di  recupero  di produttivita' prevista
dall'art.   5,   comma 5.3.1,   lettera c),   primo   alinea,   della
deliberazione  n.  170/04; e che tali istanze sono risultate conformi
al  disposto  dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n.
170/04;
    la  societa'  Acam  Gas  S.p.A.  ha  presentato  istanza  per  il
riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita'
prevista  dall'art.  5,  comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della
deliberazione  n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in
quanto  non  conforme  al  disposto  dell'art.  7,  comma 1.5,  della
medesima deliberazione n. 170/04;
    con  deliberazione  n. 195/06 e' stato avviato un procedimento, i
cui  termini  di  scadenza  sono stati prorogati con deliberazione n.
323/06,  volto  a definire, tra l'altro, le tariffe di distribuzione,
per l'anno termico 2004-2005, per il comune di Conza della Campania;
  Ritenuto che sia necessario:
    approvare,  per  l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie
dei 24 esercenti elencati in tabella 1;
    approvare,  per  l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie
dei 25 esercenti elencati in tabella 2;
    applicare  nel comune di Conza della Campania (Avellino), per gli
anni termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo
conguaglio   e  fino  alla  chiusura  del  procedimento  avviato  con
deliberazion.  195/06,  cosi'  come  prorogato  con  deliberazione n.
323/06,  le  proposte  tariffarie  definite  per  l'ambito di Calitri
(Avellino)   della  societa'  Sidigas  S.p.A.  attuale  esercente  il
servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo;
    rimandare  l'approvazione  delle proposte tariffarie per gli anni
termici  2005/2006  e  2006/2007  delle societa' Gea S.p.A. e Salerno
Energia    Distribuzione    S.r.l.    alla    conclusione   dell'iter
procedimentale   previsto  per  la  determinazione  tariffaria  nelle
localita' in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla
liberta' tariffaria;
                              Delibera:
  1. Di   approvare,   per  l'anno  termico  2005/2006,  le  proposte
tariffarie  dei  24  esercenti  elencati  in Tabella 1, e, per l'anno
termico  2006/2007,  le proposte tariffarie dei 25 esercenti elencati
in tabella 2.
  2. Di  applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), per
gli  anni  termici  2005/2006  e  2006/2007,  temporaneamente,  salvo
successivo  conguaglio  e fino alla chiusura del procedimento avviato
con  deliberazione n.  195/06, cosi' come prorogato con deliberazione
n.  323/06,  le  proposte tariffarie definite per l'ambito di Calitri
(Avellino)   della  societa'  Sidigas  S.p.A.  attuale  esercente  il
servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo.
  3. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui
ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno
termico   2005/2006,  e  dal  1° ottobre  2006,  per  l'anno  termico
2006/2007.
  4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della
sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla data di notifica dello
stesso.

    Milano, 16 gennaio 2007

                                                 Il presidente: Ortis