L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 gennaio 2007.
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
    il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio,
del 19 luglio 2002;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
  il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto
legislativo n. 6/03);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  38 (di seguito:
decreto legislativo n. 38/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 maggio  1999,  n. 61/1999 (di seguito:
deliberazione n. 61/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di
seguito: deliberazione n. 310/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001 (di
seguito: deliberazione n. 311/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2005, n. 127/05;
    il documento per la consultazione 16 marzo 2006 recante «Obblighi
di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per
le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas».
  Considerato che:
    le  disposizioni della legge n. 481/1995 rispondono, tra l'altro,
alla  finalita'  di  promuovere  la  concorrenza  e  l'efficienza nei
settori   dell'energia  elettrica  e  del  gas  anche  attraverso  la
regolazione  di  un sistema tariffario certo, trasparente e basato su
criteri predefiniti;
    la  promozione  della concorrenza e', tra l'altro, ostacolata nel
caso  in  cui  possano  essere  tratti  sussidi incrociati e vantaggi
informativi  dalla  gestione  delle  infrastrutture essenziali per lo
sviluppo  del  mercato  (di seguito: infrastrutture essenziali per la
liberalizzazione);
    ai  sensi  dell'art.  2,  comma 12,  lettera f)  della  legge  n.
481/1995, l'Autorita' emana le direttive per la separazione contabile
e  amministrativa  e  verifica  i costi delle singole prestazioni per
assicurare,   tra   l'altro,   la  loro  corretta  disaggregazione  e
imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiazione
incrociata tra attivita';
    con  deliberazione  n. 61/99 l'Autorita' ha definito le direttive
per   le  separazioni  contabile  e  amministrativa  per  i  soggetti
giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e i relativi
obblighi di pubblicazione e comunicazione;
    con   deliberazione  n.  310/01  l'Autorita'  ha  semplificato  e
aggiornato la deliberazione n. 61/99;
    con  deliberazione n. 311/01 l'Autorita' ha definito le direttive
per   le  separazioni  contabile  e  amministrativa  per  i  soggetti
giuridici  che  operano  nel  settore  del gas e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione;
    le  deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ai fini della separazione
amministrativa  prescrivono la gestione autonoma delle attivita' come
se le stesse fossero esercite da imprese separate;
    le  deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 in materia di separazione
contabile  prescrivono l'adozione di sistemi di contabilita' generale
atti   a   rilevare   la   destinazione   per   attivita'  dei  fatti
amministrativi;
    il  modello  di  separazione  introdotto  con le deliberazioni n.
310/01  e n. 311/01 costituisce solo una delle possibili applicazioni
del  concetto  di  separazione contabile e amministrativa di cui alla
legge n. 481/1995;
    le  analisi  condotte  dall'Autorita'  circa l'applicazione delle
deliberazioni  n.  310/01 e n. 311/01 hanno evidenziato la necessita'
di    apportare    modifiche   ed   integrazioni   alla   separazione
amministrativa  e  contabile,  proprio  al  fine  di  assecondare  il
processo di liberalizzazione dei due mercati. In particolare e' stata
riscontrata  una diffusa inadeguatezza nella gestione delle attivita'
come se fossero imprese separate;
    tale   necessita'  emerge  anche  dalle  istruttorie  conoscitive
congiunte   dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato sullo stato
della liberalizzazione del settore del gas e del settore dell'energia
elettrica  che  hanno  rilevato come entrambi i mercati italiani sono
caratterizzati da insufficienti livelli di concorrenza;
    la separazione giuridica, da sola, non e' sufficiente a garantire
ne' l'assenza di sussidi incrociati ne' la neutralita' della gestione
delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;
    un altro presupposto indispensabile al compiuto dispiegarsi della
concorrenza  e'  la  neutralita'  nella gestione delle infrastrutture
essenziali  per  la  liberalizzazione che puo' essere assicurata solo
attraverso  la  terzieta'  della  gestione  sia  delle infrastrutture
medesime che delle informazioni derivanti dai servizi di misura;
    tale obiettivo sarebbe efficacemente realizzabile, in particolare
per  le  attivita'  di  trasporto  e  di  stoccaggio  del  gas  e  di
trasmissione   dell'energia   elettrica,  attraverso  la  separazione
proprietaria,  nei  termini  in  cui  l'Autorita'  ha  reiteratamente
indicato  in  apposite segnalazioni al Parlamento e al Governo tese a
dare  impulso  alle  necessarie  implementazioni del quadro normativo
primario;
    allo  stato,  le  direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE,  pur  non
contemplando   l'obbligo   di  separazione  proprietaria,  prevedono,
accanto  alle  disposizioni  in  materia di separazione e trasparenza
della    contabilita'   per   le   imprese   operanti   nei   settori
dell'elettricita'  e  del  gas,  anche  disposizioni  in  materia  di
separazione  e  indipendenza, quantomeno sotto il profilo della forma
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale:
      - dei  gestori  delle  reti di distribuzione del gas naturale e
dell'elettricita';
      - dei   gestori   delle   reti   di  trasmissione  dell'energia
elettrica;
      - dei gestori del sistema di trasporto del gas naturale.
  Considerato che:
    l'art.  1  del  decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza del
1° gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante
le  societa'  per  azioni,  con  riferimento  anche  al contenuto del
bilancio di esercizio e dei suoi allegati;
    il decreto legislativo n. 38/2005 prevede che:
      - le  societa'  con  titoli  quotati, le societa' con strumenti
finanziari  diffusi  tra  il  pubblico,  le  banche,  le  Societa' di
intermediazione   Mobiliare   (SIM),  le  Societa'  di  Gestione  del
Risparmio  (SGR) ed altri enti finanziari vigilati hanno l'obbligo (a
partire  dal 2006, ma con facolta' di anticiparne l'adozione al 2005)
di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;
      - le  societa'  controllate (anche congiuntamente) da una delle
societa'  di cui sopra o collegate ad essa, oppure controllate da una
societa'  che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa (con
l'esclusione  di  quelle  che  possono  redigere il bilancio in forma
abbreviata),  hanno  la  facolta'  (ma  non l'obbligo) di redigere il
bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;
      - le   societa'  diverse  da  quelle  precedentemente  indicate
(sempre  con  l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio
in  forma  abbreviata)  avranno  la  facolta' di redigere il bilancio
d'esercizio  in  base  agli IAS/IFRS quando sara' emanato un apposito
decreto ministeriale che ne definira' la decorrenza;
      - l'eventuale  opzione per l'utilizzo degli IAS/IFRS, quando vi
sia  solo  la  facolta',  non  e'  revocabile,  salvo  che  ricorrano
circostanze eccezionali;
    le deliberazioni n. 310/2001 e n. 311/2001, segnatamente nei loro
allegati,  fanno  riferimento  ai contenuti del bilancio di esercizio
come  definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai
precedenti alinea.
  Considerato che:
    un procedimento di consultazione e' stato promosso dall'Autorita'
per  acquisire  le osservazioni delle parti interessate in merito tra
l'altro:
      - al  passaggio  ad  un  modello  di separazione amministrativa
incentrato    sull'indipendenza   funzionale   delle   attivita'   in
concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione;
      - alla  possibilita'  di  realizzare  la  separazione contabile
facendo  ricorso  non  necessariamente alla contabilita' generale, ma
anche  a  quella  analitica,  anche  in  considerazione del fatto che
l'indipendenza  funzionale  delle  attivita'  in  concessione  o  che
gestiscono  infrastrutture  essenziali  per  lo sviluppo di un libero
mercato   energetico,   dovrebbe   garantire   l'assenza  di  sussidi
incrociati nei confronti delle attivita' di libero mercato;
    nel  settore  del gas, in Italia, si riscontra una situazione per
cui  la  concreta  allocazione  degli  impianti  di  stoccaggio e GNL
nonche'  l'affidamento  della  gestione  degli stessi ad un ristretto
numero  di  societa', rende difficilmente realizzabile l'obiettivo di
accesso  non  discriminatorio  al  servizio, necessario allo sviluppo
concorrenziale della filiera;
    tale  situazione  di  fatto  non  e' destinata a mutare nel breve
termine,   data   la  rilevanza  degli  investimenti  connessi  e  le
complessita'  di  tipo  autorizzativo  ed  amministrativo legate alla
realizzazione di nuovi impianti;
    nel  territorio  italiano  le  attivita'  di  stoccaggio e di GNL
presentano  sotto  questo  profilo  significative differenze rispetto
agli altri Paesi europei;
  Ritenuto che:
    sia necessario modificare la vigente disciplina della separazione
amministrativa  tra  attivita',  in  linea  con  le direttive europee
attualmente in vigore, introducendo vincoli di separazione funzionale
che  garantiscano  l'indipendenza  delle  attivita'  di  gestione  di
infrastrutture  essenziali  per  la  liberalizzazione,  intestando il
potere  decisionale a soggetti che operino in condizioni di effettiva
autonomia e senza conflitti di interessi;
    i  vincoli  di  separazione  funzionale  debbano essere applicati
anche  nel  caso  in  cui gia' esista una separazione giuridica delle
attivita' che ne sono oggetto;
    gli   obblighi   di   separazione   funzionale   possano   essere
transitoriamente  sospesi, in relazione all'esercizio congiunto della
attivita'   di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e  di  misura
dell'energia elettrica e/o all'esercizio congiunto delle attivita' di
distribuzione  del  gas  naturale  e  di  misura  del  gas  naturale,
rinviando  scelte  definitive  specifiche  per  tali  attivita' ad un
momento  successivo  in  cui  possa essere valutata l'efficacia della
separazione  funzionale  prevista per l'attivita' di distribuzione, a
seguito di specifiche analisi da parte dell'Autorita', condotte anche
attraverso verifiche ispettive;
    le   operazioni   necessarie  alla  raccolta,  alla  validazione,
all'eventuale  ricostruzione,  all'archiviazione,  all'elaborazione e
alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura,
costituiscano    porzioni   delle   due   filiere   funzionali   alla
liberalizzazione;
    per  esigenze  di coordinamento ed economicita', non debba essere
sottoposto  a  separazione  funzionale  l'esercizio  congiunto  delle
attivita' di:
      a) produzione  e  misura  dell'energia elettrica, con esclusivo
riferimento   alla   attivita'   connesse  alla  misura  dell'energia
elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;
      b) trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica
con   esclusivo  riferimento  alle  attivita'  connesse  alla  misura
dell'energia   elettrica   trasportata  sulla  rete  di  trasmissione
nazionale;
      c) trasporto  e  dispacciamento  e  misura del gas naturale con
esclusivo  riferimento  all'attivita'  connessa  alla  misura del gas
naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;
      d) stoccaggio   e   misura  del  gas  naturale,  con  esclusivo
riferimento  alla attivita' connessa alla misura del gas naturale nel
sito di stoccaggio;
      e) stoccaggio  e  trasporto  del  gas  naturale  con  esclusivo
riferimento   ai   casi   in   cui   i   giacimenti  siano  destinati
esclusivamente   alle   operazioni   di   stoccaggio  strategico  e/o
all'erogazione  del  servizio  per  il  bilanciamento operativo delle
imprese di trasporto del sistema;
      f) rigassificazione  del  gas  naturale liquefatto e misura del
gas  naturale, con esclusivo riferimento alla attivita' connesse alla
misura del gas naturale rigassificato;
    sia  opportuno  definire con successivo provvedimento linee guida
per  l'implementazione  da  parte  degli esercenti di un programma di
adempimenti  contenente  le misure necessarie per la disciplina della
separazione  funzionale ed in particolare per escludere comportamenti
discriminatori  nella gestione delle attivita' oggetto di separazione
funzionale;
    in presenza di regole di separazione funzionale sia possibile una
semplificazione  degli adempimenti contabili, coerentemente anche con
quanto richiesto dagli operatori;
    di   conseguenza   possa   essere  rivisto  l'impianto  normativo
concernente     la    separazione    contabile,    prevedendone    la
semplificazione;
    in  particolare,  ai  fini  della  separazione contabile, non sia
necessario fare ricorso esclusivamente alla contabilita' generale, ma
sia  possibile  integrarla  anche  con  informazioni  derivanti dalla
contabilita'  analitica,  proprio  in  considerazione  del  fatto che
l'assenza  di  sussidi  incrociati  nei  confronti delle attivita' di
libero  mercato  dovrebbe  essere garantita attraverso l'indipendenza
funzionale   delle   attivita'   in   concessione  o  che  gestiscono
infrastrutture  essenziali  per  lo  sviluppo  di  un  libero mercato
energetico;
    sia  opportuno,  nel  rispetto del principio di proporzionalita',
prevedere   semplificazioni   del   nuovo   regime   di   separazione
amministrativa  e  contabile  da  applicarsi  gli esercenti di minore
dimensione;
    l'applicazione del regime semplificato di cui al punto precedente
sia  incompatibile  con  il  beneficio  di  riconoscimenti  di  costo
ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  per  la  generalita'  delle
imprese,  a  motivo del fatto che detto regime comporta un livello di
garanzia inferiore in ordine alla corretta ed univoca allocazione dei
costi  alle  attivita'  e,  di conseguenza, non costituisce una fonte
informativa  adeguata  ad escludere l'imposizione di oneri impropri a
carico agli utenti;
    sia  necessario  adottare  specifiche disposizioni per i soggetti
giuridici  che operano nella distribuzione, misura e vendita di altri
gas tramite reti;
    sia   opportuno   assicurare   organicita'  e  omogeneita'  delle
disposizioni  in  materia di separazione funzionale e contabile per i
soggetti  che  operano nei settori del gas e dell'energia elettrica e
che sia, di conseguenza opportuno, adottare un Testo integrato che ne
contenga l'intera disciplina;
    sia  opportuno,  in  ragione  della  complessita'  della materia,
adottare  disposizioni  puntuali  in  ordine  alle concrete modalita'
applicative onde favorire interpretazioni e comportamenti applicativi
uniformi;
    sia  opportuno  demandare  alla  Direzione tariffe la definizione
degli   schemi  contabili  per  la  raccolta  dei  dati  economici  e
patrimoniali dei conti annuali separati;
    sia  necessario  che  la  disciplina  della separazione contabile
semplificata   operi   contestualmente  a  quella  della  separazione
funzionale,  diversamente  risultandone compromesse l'adeguatezza dei
flussi   informativi   strumentali  all'espletamento  delle  funzioni
attribuite  all'Autorita'  dalla  legge  n.  481/1995  e  la gestione
indipendente delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;
    sia, altresi', opportuno riservare ad un successivo provvedimento
dell'Autorita'  l'adozione  di un programma di ispezioni e verifiche,
sull'implementazione  da  parte  degli  operatori  interessati  delle
misure  di  separazione  amministrativa  e  contabile  effettivamente
vigenti;
                              Delibera:
  1.   Di   approvare   il   Testo   integrato   delle   disposizioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia di
separazione  amministrativa  e  contabile (unbundling) per le imprese
operanti  nei  settori  dell'energia  elettrica  e del gas e relativi
obblighi   di   pubblicazione  e  comunicazione  (di  seguito:  Testo
integrato di unbundling), allegato alla presente deliberazione di cui
forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. Di  fissarne  l'entrata in vigore in corrispondenza con il primo
esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006.
  3. Di  prevedere che, per le imprese che ne facciano richiesta alla
Direzione   tariffe,   entro   e   non  oltre  il  28 febbraio  2007,
l'applicazione  delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del Testo
integrato  di  unbundling,  possa essere differita al primo esercizio
che  si  apre  dopo  il  31 dicembre  2007.  La  mancata richiesta di
differimento  entro  i  termini  indicati  comporta l'applicazione di
quanto disposto al precedente punto 2.
  4. Di  stabilire  al  1° gennaio  2008  il  termine  per  la  prima
attuazione  degli obblighi di cui al comma 8.1 del Testo integrato di
unbundling.
  5. Di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle
linee   guida   in   materia  di  predisposizione  del  programma  di
adempimenti di cui al comma 12.2 del Testo integrato di unbundling.
  6. Che,  in  caso di inefficacia anche parziale del Testo integrato
di   unbundling,   si   applichino   le   disposizioni  di  cui  alle
deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.
  7. Di  prevedere  che,  in  parziale  deroga a quanto disposto agli
articoli 32  e 35 del Testo integrato di unbundling, la pubblicazione
degli   schemi  contabili  per  la  raccolta  dei  dati  economici  e
patrimoniali  dei conti annuali separati, relativamente al primo anno
di applicabilita', avvenga entro il 30 aprile 2007.
  8.   Di   dare   mandato   al  Direttore  della  Direzione  tariffe
dell'Autorita' affinche' siano definite:
    istruzioni  applicative  delle  norme  in  materia di separazione
contabile, entro il medesimo termine di cui al punto 7;
    una   procedura   informatica   di   acquisizione   dei  dati  di
contabilita'  separata  e  dei  dati  numerici  rilevanti  per  i due
settori,  in  tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi
al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2006.
  9. Di  dare  mandato  al  direttore  della  Direzione  vigilanza  e
controllo  dell'Autorita'  d'intesa  con il Direttore della Direzione
tariffe  di  definire  un  programma  di  ispezioni  e  verifiche, da
svolgersi  nel  quadriennio  2008-2011  anche  tramite  sopralluoghi,
sull'implementazione  da  parte  degli  operatori  interessati  delle
misure  di  separazione  effettivamente  vigenti, in particolare, con
riferimento  alle disposizioni in materia di indipendenza e terzieta'
nella  gestione  di dati e informazioni provenienti dall'attivita' di
misura.
  10. Di  abrogare  le  deliberazioni  dell'Autorita'  n. 310/01 e n.
311/01  del  21 dicembre 2001, a far data dalla entrata in vigore del
Testo integrato di unbundling, compatibilmente con quanto disposto ai
commi 3 e 6;
  11. Di   pubblicare   la   presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).

    Milano, 18 gennaio 2007

                                                 Il presidente: Ortis