L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 23 gennaio 2007;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
      il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
      i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
      il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004  recante  «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
      il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
      la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  18 settembre 2003, n. 103, e
sue successive modifiche e integrazioni;
      la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 213/04;
      la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di
seguito: deliberazione n. 219/04);
      la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 177/05;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  11 gennaio 2006, n. 4/06 (di
seguito: deliberazione n. 4/06);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  23 maggio 2006, n. 98/06 (di
seguito deliberazione n. 98/06);
      le   comunicazioni   di   cui   all'art.   3,   comma 1,  della
deliberazione   n.  98/06,  inviate  all'Autorita'  dai  distributori
soggetti  agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004
(di seguito: distributori obbligati);
      la   comunicazione   di   cui   all'art.   4,   comma 4,  della
deliberazione  n. 98/06, inviata all'Autorita' dalla societa' Gestore
del  mercato  elettrico S.p.A., prot. Autorita' n. 16120 del 6 luglio
2006;
    Considerato che:
      ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04,
l'entita'  del  contributo  tariffario  per  i  costi  sostenuti  dai
distributori   obbligati   per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di
risparmio  di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2005 e'
pari   a   100,00   euro   per  tonnellata  equivalente  di  petrolio
risparmiata;
      ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04,
il  contributo  di  cui  al  precedente alinea viene erogato per ogni
titolo  di tipo I e di tipo II consegnato dal distributore obbligato,
fino  all'occorrenza  dell'obiettivo  specifico aggiornato in capo al
medesimo distributore;
      ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, della deliberazione n. 219/04
l'erogazione  del  contributo  tariffario  totale  annuo  spettante a
ciascun   distributore   obbligato   viene   effettuata  dalla  Cassa
conguaglio   per   il   settore   elettrico  su  specifica  richiesta
dell'Autorita';
      l'Autorita'  ha  verificato  il  conseguimento  degli obiettivi
specifici in capo ai distributori obbligati nell'anno 2005;
    Ritenuto che sia necessario:
      dare  mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di
provvedere  al  pagamento  del  contributo  tariffario  totale  annuo
spettante  per  l'anno  2005  ai  distributori obbligati ai sensi dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      chiedere  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico di
inviare  all'Autorita', successivamente alla liquidazione di tutte le
partite  economiche  in  attuazione  del  presente  provvedimento, un
resoconto relativo ai pagamenti effettuati;
      modificare  la deliberazione n. 4/06 allo scopo di semplificare
ulteriormente  la trasmissione di proposte di progetto e di programma
di  misura,  richieste  di  verifica  e  certificazione  dei risparmi
energetici  e  di ogni altra informazione relativa all'attuazione dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
                              Delibera:
    1. Di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
di   effettuare,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del  presente provvedimento, il pagamento dei contributi
tariffari  totali  annui  ai  distributori  obbligati  secondo quanto
indicato   nella  tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento.
    2. Di  richiedere  alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
di  inviare all'Autorita', successivamente alla liquidazione di tutte
le  partite  economiche  in  attuazione del presente provvedimento, e
comunque  entro  il 31 marzo 2007, un resoconto relativo ai pagamenti
effettuati.
    3. Di modificare la deliberazione n. 4/06 come segue:
      all'art. 2 il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
    «2.4.  Tutti  i  dati  e  le informazioni presentati dal soggetto
titolare  del  progetto  ai  fini  dell'attivita'  istruttoria devono
essere trasmessi all'Autorita'.»;
      all'art. 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
    «3.4.  Tutti  i  dati  e  le informazioni presentate dal soggetto
titolare  del  progetto  ai  fini  delle attivita' di verifica devono
essere trasmessi all'Autorita'.».
    4. Di   notificare   il  presente  provvedimento  mediante  plico
raccomandato  con  avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico.
    5. Di   pubblicare   il  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
    6. Di  pubblicare sul sito internet dell'Autorita' il testo della
deliberazione  n.  4/06 come risultante dalle modifiche apportate con
il presente provvedimento.
      Milano, 23 gennaio 2007
                                                 Il presidente: Ortis