IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400, introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 4, comma 4,
nonche' gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater, introdotti dall'art.
11   del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  6 giugno  2003,  n.  129,  recante  norme  di organizzazione del
Ministero della salute;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 12 settembre 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256
del  4 novembre  2003, come modificato dal decreto del Ministro della
salute  23 giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2004, con il quale, ai sensi
delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli
uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n. 202 recante «Misure
urgenti  per  la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con
modificazioni   dalla   legge   30 novembre   2005,  n.  244,  ed  in
particolare,  l'art.  1,  comma 3, il quale dispone che «e' istituito
presso  il  Ministero  della  salute,  il Dipartimento per la sanita'
pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli alimenti,
articolato  in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale  della  sanita'
veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonche'
il  Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di
provvedere  alla  riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero   dal   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  in  materia  di  sanita' veterinaria e di
sicurezza degli alimenti»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  22 maggio  2006,  n. 117, che modifica il decreto del Presidente
della  Repubblica  28 marzo  2003, n. 129 provvedendo, in conformita'
alle  citate disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  alla  definizione  dell'organizzazione  e  delle competenze del
Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza  degli  alimenti,  nonche'  all'individuazione degli uffici
dirigenziali  generali  del  predetto  Dipartimento  e delle relative
funzioni;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover individuare le posizioni di livello
dirigenziale non generale nell'ambito del Dipartimento per la sanita'
pubblica  veterinaria,  la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e
degli  uffici dirigenziali di livello generale nei quali lo stesso si
articola;
  Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale  prevede  che  presso  il  Ministero  della  salute, al fine di
verificare  che  i  finanziamenti  siano  effettivamente  tradotti in
servizi   per   i   cittadini,   secondo  criteri  di  efficienza  ed
appropriatezza,  e'  realizzato  un  Sistema  nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);
  Ritenuto  di  istituire  nell'ambito della Direzione generale della
programmazione  sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema un apposito ufficio di livello dirigenziale
non  generale,  per  assicurare  le  funzioni di supporto tecnico, in
conformita'  all'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno
2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  16 agosto  2006,  n.  189, concernente l'istituzione del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);
  Visti  i  decreti  ministeriali  1° luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n.
185,   concernente  l'organizzazione  del  Centro  nazionale  per  la
prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), istituito presso il
Ministero  della  salute  dall'art.  1, lettera a), del decreto-legge
29 marzo  2004,  n.  81,  convertito  con  modificazioni  dalla legge
26 maggio  2004,  n.  138,  ed  il  successivo  decreto  direttoriale
14 ottobre 2004, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso
il  Ministero  della  salute  in data 12 novembre 2004 al n. 1856 del
registro  «Visti  Semplici»,  che, nel disciplinare l'attivita' della
direzione  operativa  del  CCM,  ha stabilito che la stessa si avvale
degli uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
  Visto  il  C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area I per
il quadriennio normativo 2002- 2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;
  Considerata   l'opportunita'   di   apportare  ulteriori  modifiche
migliorative  al  citato  decreto  ministeriale  12 settembre  2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare la corrispondenza delle
posizioni  dirigenziali  di  livello  non  generale  con  i  posti di
qualifica  dirigenziale non generale previsti nella vigente dotazione
organica,  riducendo  gli  incarichi  di consulenza, studio e ricerca
allo  stato  individuati  in misura corrispondente all'incremento del
numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Acquisite le proposte dei capi Dipartimento;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  del decreto del Ministro della salute 12 settembre
2003,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  le  parole  «Presso ognuno dei tre Dipartimenti»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Presso  ognuno  dei  quattro
Dipartimenti»;
    b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
  «2-quater. All'ufficio  I  del Dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria,  la  nutrizione  e  la  sicurezza  degli  alimenti sono,
altresi',  attribuite  le  funzioni  di coordinamento del contenzioso
nazionale  e  di coordinamento dell'elaborazione normativa in materia
di    uniformita'    dell'assetto    istituzionale   degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali.
  2-quinquies.   All'ufficio  II  del  Dipartimento  per  la  sanita'
pubblica  veterinaria,  la  nutrizione  e la sicurezza degli alimenti
sono, altresi', attribuite le funzioni di coordinamento della ricerca
e  sperimentazione  degli  Istituti zooprofilattici sperimentali e di
coordinamento  della  formazione, della comunicazione istituzionale e
dei sistemi informativi nelle materie di competenza del Dipartimento.
  2-sexies.  All'ufficio III del Dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria,  la  nutrizione  e  la  sicurezza  degli  alimenti sono,
altresi',  attribuite  le  funzioni di coordinamento della profilassi
veterinaria   internazionale   e  di  coordinamento  del  contenzioso
comunitario e internazionale.».
  2.  All'art.  3,  comma 3,  del  decreto  del Ministro della salute
12 settembre  2003,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».
  3.  All'art.  4,  comma 2,  del  decreto  del Ministro della salute
12 settembre  2003,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre».
  4.  All'art.  6,  comma 2,  del  decreto  del Ministro della salute
12 settembre  2003,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».
  5.  All'art.  7,  comma 2,  del  decreto  del Ministro della salute
12 settembre  2003,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate  le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di sette»
sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di cinque».
  6.  All'art.  9,  comma 3,  del  decreto  del Ministro della salute
12 settembre  2003,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di dodici»
sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di dieci».