IL VICE MINISTRO
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  23 gennaio  1973,  n.  43,  come sostituito dall'art. 5,
comma 2,  della  legge  25 luglio  2000, n. 213, con il quale, per il
pagamento  differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si
rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro  delle  finanze  sulla  base  del rendimento netto dei buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 gennaio 2007;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'On.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito
dall'art.  5,  comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio
di  interesse  per il pagamento differito effettuato oltre il periodo
di  giorni trenta e' stabilito nella misura del 3,158 per cento annuo
per il periodo 13 gennaio 2007-12 luglio 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2007
                                              Il vice Ministro: Visco