IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
  1.1  Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
cosi'   come   specificato  nell'allegato  3  del  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, effettuano
le  comunicazioni  di cui al punto 2 all'Anagrafe Tributaria, secondo
le disposizioni del presente provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione.
  2.1  Sono  oggetto  di comunicazione, relativamente ai soggetti che
intrattengono  con  gli  operatori  di  cui al punto 1.1, nei termini
previsti  al punto 4.1, i rapporti indicati nella tabella allegata al
presente provvedimento:
    a) i   dati  identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,  del
soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
    b) nel  caso  di  rapporti  intestati  a  piu'  soggetti,  i dati
identificativi,  compreso  il  codice fiscale, di tutti i contitolari
del rapporto;
    c) i  dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data
di apertura, modifica e chiusura.
  2.2  Sono  oggetto  di comunicazione periodica nei termini previsti
dal  successivo punto 4.2 le modifiche intervenute nelle informazioni
sopra  elencate,  comprese  le  cessazioni,  nonche'  le informazioni
relative ai nuovi rapporti instaurati.
3. Modalita' di trasmissione.
  3.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i
dati  di cui al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o
Fisconline  in  relazione  ai  requisiti  da  essi  posseduti  per la
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, secondo le specifiche
tecniche  indicate  nell'allegato  1  del presente provvedimento. Per
effettuare  la  trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al
punto  2,  i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i
prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia
delle   entrate,  al  fine  di  verificare  la  congruenza  dei  dati
comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
  3.2  Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il  servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre
MegaByte.
4. Termini per le comunicazioni.
  4.1  Le  comunicazioni  di cui al punto 2.1 relative ai rapporti in
essere  alla  data  del  31 dicembre 2006, nonche' quelle relative ai
rapporti  cessati  nel  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2005 e il
31 dicembre 2006 sono effettuate entro il 30 aprile 2007.
  4.2  Le  comunicazioni di cui al punto 2.2, relative a ciascun mese
sono  effettuate entro il mese successivo. Le comunicazioni di cui al
punto  2.2,  relative  al periodo compreso tra gennaio ed aprile 2007
sono effettuate entro il 31 maggio 2007.
5. Trattamento dei dati.
  5.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono
raccolti  e  ordinati  su  scala  nazionale al fine della valutazione
della  capacita'  contributiva,  nel  rispetto  dei  diritti  e delle
liberta' fondamentali dei contribuenti.
  5.2   I   dati   e   le   notizie   raccolti,  che  sono  trasmessi
nell'osservanza   della   normativa  in  materia  di  riservatezza  e
protezione  dei  dati  personali, sono archiviati in apposita sezione
dell'Anagrafe  Tributaria  e  sono  trattati, secondo il principio di
necessita',  esclusivamente  nei  casi dei soggetti nei cui confronti
sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione delle indagini
finanziarie,  e  previa  apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle
Entrate,   del   direttore  centrale  accertamento  e  del  direttore
regionale,  e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai
sensi   dell'art.  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all'art. 51,
secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
  5.3  Il  trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
Entrate  e'  riservato  esclusivamente  agli operatori incaricati dei
controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
  5.4  L'utilizzazione  dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai
fini   della  riscossione  mediante  ruolo  avviene  previo  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui all'art. 35, comma 25, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  5.5   Le  predette  informazioni  saranno  utilizzabili,  nei  casi
previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000,
n.  269, anche dall'autorita' giudiziaria, dagli ufficiali di polizia
giudiziaria,  dall'Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell'interno,
dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e
dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza.
  5.6 L'accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti
punti   avverra'  con  modalita'  che  saranno  fissate  in  apposite
convenzioni da stipularsi con ciascun organismo interessato.
6. Sicurezza dei dati.
  6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e'
garantita  dal  sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria,
che  e'  basato  su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore,
consistente  in  un codice identificativo dell'utente abbinato ad una
specifica  password.  Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete
e'  previsto  l'inserimento  di  un  ulteriore  codice  PIN personale
dell'utente,   non   utilizzabile  da  altri  soggetti.  Le  predette
credenziali  di  autenticazione  sono  esclusivamente  personali  per
ciascun   incaricato   del   trattamento.   La   riservatezza   nella
trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo
basato   su  chiavi  «asimmetriche»  che  garantiscono  la  cifratura
dell'archivio da trasmettere.
  6.2  La  consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe  Tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un
sistema   di   profilazione,   identificazione,   autenticazione   ed
autorizzazione   dei   soggetti   abilitati  alla  consultazione,  di
tracciatura  degli  accessi  effettuati,  con indicazione dei tempi e
della  tipologia  delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati   personali.
  7.1  Il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali e' stato
consultato  all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai  sensi  dell'art.  154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
8. Ricevute.
  8.1  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata,  da  parte  dell'Agenzia  delle Entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
  8.2  L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico  ed  al  paragrafo 3  dell'allegato  tecnico  ter  al decreto
dirigenziale  31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono
indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
  Salvo  cause  di  forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello
del  corretto  invio  del  file  all'Agenzia  delle  Entrate e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  8.3   Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  comunicazioni  si
considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio  Entratel,  in  base alle modalita' descritte al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico  al  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e
successive modificazioni;
    b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a
fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
    d) mancato  riconoscimento  del  soggetto  obbligato, nel caso di
trasmissione  telematica  effettuata  da  un  intermediario  ai sensi
dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
    e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
  8.4  Gli  esiti,  di  cui  al precedente punto 8.3, sono comunicati
sempre   per   via   telematica   all'utente  che  ha  effettuato  la
trasmissione  del  file,  che  e' tenuto a riproporre la trasmissione
corretta   entro   i  termini  previsti.  Nell'ipotesi  di  cui  alla
lettera e),  al  fine di poter consentire la rielaborazione dei dati,
il  termine  previsto  e'  in  ogni  caso  prorogato di trenta giorni
lavorativi.
                            Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento stabilisce, in attuazione dell'art. 37,
commi 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, le modalita' e i
termini  di  comunicazione  dei dati relativi ai rapporti finanziari,
che confluiranno in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria.
  La  banca  dati  dei  rapporti  finanziari,  attraverso  il sistema
delineato,  contribuira'  ad una maggiore incisivita' dello strumento
delle  indagini  finanziarie  nella lotta all'evasione fiscale, ed in
particolare,  con  la selettivita' delle richieste delle transazioni,
avra' come specifici effetti positivi:
    - il  puntuale  rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali;
    - una maggiore efficacia, efficienza ed economicita' dei processi
operativi  governati  dall'Amministrazione  rispetto  alla precedente
disciplina,  che  si  basava  anche  su  richieste generalizzate agli
intermediari finanziari.
                       Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68  comma 1;  art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  b) Disciplina normativa di riferimento:
    Legge   30 dicembre  2004,  n.  311,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
    Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
    Decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
    Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
    Decreto   legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
    Decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
    Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
605.
    Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
    Decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e  successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    Decreto  31 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998.
    Decreto  ministeriale  2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
    Provvedimento   del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  del
22 dicembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7 del
10 gennaio 2006.
    Provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  del
24 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 58 del
10 marzo 2006.
    Deliberazione  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004,  n. 11, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2007
                                    Il direttore dell'agenzia: Romano